UNEP - Risposta 18 ottobre 2011 - Brescia - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)- Applicabilità agli acquisti degli Uffici NEP effettuati con il fondo spese d’ufficio ai sensi dell’art. 146, comma 2, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”)
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/1657/03-1/2011/CA
ALLA DIREZIONE GENERALE
DELLE RISORSE MATERIALI,
DEI BENI E DEI SERVIZI
SEDE
E,p.c. ALLA PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
BRESCIA
(Rif.Prot.n.5342/2011 del 7.10.2011)
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243
00164 ROMA
Oggetto: Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) – Applicabilità agli acquisti degli Uffici NEP effettuati con il fondo spese d’ufficio ai sensi dell’art. 146, comma 2, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”).
Con nota della Presidente della Corte di Appello di Brescia richiamata in indirizzo, è pervenuto, all’Ufficio VI di questa Direzione Generale, apposito quesito sulla materia in oggetto, e precisamente vengono chiesti chiarimenti “in merito all’applicabilità della legge 13 agosto 2010 n. 136 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) agli acquisti effettuati con il fondo spese d’ufficio (art. 146 comma 2 del DPR 15/12/1959 n. 1229)” da parte di un Ufficio NEP.
In proposito, si osserva che il fondo spese di un Ufficio NEP, previsto dalla precitata norma, è costituto dal 3% dei proventi (diritti, indennità di trasferta e percentuale sui crediti recuperati dall’erario) introitati mensilmente e viene utilizzato per l’acquisto di registri, oggetti di cancelleria, stampati, buste, fax, macchine fotocopiatrici, riviste di cancelleria, testi giuridici e, in generale, per le spese necessarie per il buon funzionamento dell’Ufficio.
La normativa di riferimento prevede, inoltre, che l’amministrazione di tali somme spetti al funzionario UNEP dirigente sotto il controllo del Capo dell’Ufficio giudiziario, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Da ciò viene a delinearsi che nella gestione degli acquisti effettuati da un Ufficio NEP manca la figura del consegnatario prevista per i restanti Uffici giudiziari, nonché un capitolo di bilancio dal quale attingere per le spese in questione.
A queste peculiarità, va aggiunta la mancanza di un obbligo, per l’Ufficio NEP, di depositare le somme accantonate per il fondo spese d’ufficio in conto corrente postale o bancario, tranne la possibilità che il Capo dell’Ufficio, qualora l’importo delle predette somme sia di notevole entità, ne disponga il deposito ai sensi del comma 3 del cit. art. 146 D.P.R. 1229/59.
In relazione all’attuazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, va tenuto conto che gli Uffici NEP non possono allo stato accedere al mercato on line della CONSIP, denominato con indirizzo web www.acquistinretepa.it (Portale degli acquisti della P.A.) in quanto non riconosciuti dal sistema telematico (che tra l’altro prevede una registrazione del Responsabile del procedimento con username – c.d. identificativo – e password).
Va, inoltre, segnalato che i predetti Uffici non possono pagare mediante emissione di ordinativi di pagamento (che possono essere effettuati solo dal Funzionario delegato, munito di firma digitale, che provvede all’invio on line di tutti i documenti di sistema), ma con denaro contante amministrato direttamente dal funzionario UNEP dirigente, non proveniente da apposito capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia che in genere è richiesto per i pagamenti mesi in atto dal Funzionario delegato. A ciò, va aggiunto, infine, che per gli Uffici NEP non è prevista la gestione amministrativo-contabile da parte di un Funzionario delegato né di un dirigente amministrativo di cui agli artt. 15 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che l’Ordinamento degli Ufficiali giudiziari attribuisce al funzionario UNEP dirigente, con la sorveglianza del Capo dell’Ufficio giudiziario presso il quale l’Ufficio NEP è incardinato (cfr. art. 59 D.P.R n. 1229/59).
In considerazione di quanto sopra esposto e preso atto che la circolare n. 4 del 24 marzo 2011 di codesta Direzione Generale non menziona gli Uffici NEP tra i soggetti destinatari degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 2010, si chiede di precisare alla Corte di Appello di Brescia, se la predetta normativa sia applicabile agli acquisti effettuati dagli Uffici NEP con il fondo spese d’ufficio ex art. 146, comma 2 del citato D.P.R. n. 1229 del 1959, e, in caso di applicabilità, le modalità di attuazione delle prescrizioni di legge nell’ambito degli Uffici NEP, con preghiera di inoltrare copia della nota, per conoscenza, a questa Direzione Generale.
Si porgono distinti saluti.
Roma, 18 ottobre 2011
IL DIRETTORE GENERALE
Calogero Roberto Piscitello