UNEP - Risposta 7 febbraio 2007 - Firenze - Rilevazione delle presenze degli ufficiali giudiziari in Ufficio
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/188/03-1/CA
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
FIRENZE
(Rif. Prot. n. 479 del 24.1.2007)
OGGETTO: Ufficio NEP di Firenze – Rilevazione delle presenze degli ufficiali giudiziari in Ufficio – Risposta a quesito.
Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro alla nota di codesta Presidenza, contenente il quesito posto dal Dirigente del locale Ufficio NEP, si espone quanto segue. In premessa va detto che l’art. 7 del C.C.N.L. 24 aprile 2002, relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, statuisce che i predetti dipendenti assicurano la propria presenza in servizio e organizzano il proprio tempo di lavoro correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento dei carichi di lavoro.
In considerazione della suddetta norma pattizia, ne deriva che sebbene non possa imporsi agli ufficiali giudiziari un’articolazione rigida del tempo di lavoro, che deve essere improntato alla massima flessibilità, può essergli richiesto di far constare la propria presenza giornaliera in Ufficio avvalendosi del sistema elettronico mediante marcatura del badge una sola volta nell’arco della giornata o, in alternativa, mediante apposizione di firma in apposito registro di presenza e ciò anche nella considerazione che il personale UNEP è destinatario di emolumenti la cui misura è rapportata ai giorni di effettivo servizio.
A ulteriore chiarimento, si precisa che quanto appena detto, oltre a non confliggere con il principio di flessibilità al quale deve essere improntato il tempo di lavoro degli ufficiali giudiziari, come contrattualmente previsto, non viola alcuna norma di legge, ma anzi serve a dare esatta attuazione alle norme che in materia retributiva ancorano determinate indennità alla presenza in servizio.Pertanto, il Capo dell’Ufficio Giudiziario (nella fattispecie, il Presidente della Corte di Appello) e il Dirigente UNEP, nell’esercizio dei poteri di sorveglianza e di organizzazione dei servizi possono ben dare delle disposizioni attinenti alla rilevazione delle presenze giornaliere del personale in Ufficio, le quali, se non entrano in contrasto con quanto disposto da norme di legge o contrattuali, devono essere ottemperate salvo il diritto di rimostranza del dipendente da esercitare nella forma e nei modi dovuti.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO f.f.
Giovanna ARCIERI