UNEP - Risposta 5 giugno 2007 - Strongoli - Individuazione della competenza del Giudice Coordinatore della Sezione Distaccata di Tribunale, ai fini dell’approvazione della contabilità
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. n. 6/898/03-1/2007/CA
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO
Oggetto: Ufficio NEP di Strongoli - Individuazione della competenza del Giudice Coordinatore della Sezione Distaccata di Tribunale, ai fini dell’approvazione della contabilità dell’Ufficio NEP in sede, nonché dell’emissione degli ordinativi di pagamento, riguardanti gli emolumenti stipendiali degli ufficiali giudiziari ivi addetti, gravanti sul capitolo di Bilancio “1423” – Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito di cui all’oggetto, di cui si acclude copia, posto dall’ufficiale giudiziario dell’Ufficio NEP di Strongoli, si espone quanto segue.
Le funzioni amministrative di una Sezione Distaccata di Tribunale in genere sono espletate, per il disbrigo degli affari correnti, dal Giudice Coordinatore addetto all’Ufficio Giudiziario. A quest’ultimo, nella veste di Capo dell’Ufficio, vanno attribuiti gli adempimenti previsti dall’art. 149 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), consistenti nel controllo dell’esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato mensile dei diritti computabili dell’Ufficio NEP in sede con quelli risultanti dai registri cronologici del predetto Ufficio, nell’accertamento della regolare tenuta di questi ultimi, nell’apposizione sui registri, immediatamente dopo l’ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dell’Ufficio, nonché il visto di conformità allo stato mensile.
In aggiunta ai summenzionati adempimenti, il citato art. 149 dell’Ordinamento degli ufficiali giudiziari prevede che il Capo dell’Ufficio proceda alla liquidazione mensile dell’indennità integrativa eventualmente dovuta agli ufficiali giudiziari in servizio nel locale Ufficio NEP, nonché dell’indennità di amministrazione e degli assegni familiari, se dovuti.
L’impianto procedurale sopra esposto è rimasto immutato anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n° 240, in quanto né la lettera né lo spirito della novella in quest’ultimo contenuti possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. 1229 del 1959 assegna ai rispettivi Capi degli Uffici Giudiziari in materia di gestione del personale UNEP, così come chiarito nella Circolare Prot. m_dg.DOG.13/04/2007.0015464.U del 13 aprile 2007, diretta ai Presidenti delle Corti di Appello.
In considerazione di quanto fin esposto, ne consegue che il Presidente del Tribunale di Crotone può delegare, ai magistrati addetti alla Sezione Distaccata di Strongoli, l’attività di liquidazione degli emolumenti stipendiali agli ufficiali giudiziari addetti al locale Ufficio NEP, nonché le connesse attività di controllo amministrativo-contabile e più in generale l’attività di gestione del predetto personale UNEP.
Stante quanto sopra esposto, si prega la S.V. di rendere edotto della presente nota il Presidente del Tribunale di Crotone.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Carolina Fontecchia)