UNEP - Risposta 7 settembre 2011 - Palermo - Competenza degli assistenti giudiziari addetti all’Ufficio N.E.P. al deposito degli atti di esecuzione forzata nella cancelleria ubicata nello stesso immobile in cui ha sede il predetto Ufficio

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/1472/03-1/2011/CA 

Al presidente
della Corte di Appello di Palermo
(Rif.Prot.n.10336 del 6.07.2011)

e, p.c all’ Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
Via Silvestri, 243
00164 Roma

 

OGGETTO: Quesito relativo alla competenza degli assistenti giudiziari addetti all’Ufficio N.E.P. al deposito degli atti di esecuzione forzata nella cancelleria ubicata nello stesso immobile in cui ha sede il predetto Ufficio – Risposta.

Con il quesito formulato da un funzionario in servizio nell’Ufficio NEP in sede, pervenuto all’Ufficio VI di questa Direzione Generale con la nota richiamata in indirizzo, si chiede “di conoscere se l’Assistente Giudiziario addetto all’Unep possa provvedere alla materiale consegna dei fascicoli dell’esecuzione forzata formati dagli Ufficiali giudiziari e/o dai Funzionari, che ne sono i responsabili finali”.

Con l’entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, previsto dal C.C.I. sottoscritto in data 29 luglio 2010, la declaratoria relativa alla figura professionale dell’assistente giudiziario statuisce che si tratta di “Lavoratori che svolgono, sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori, curando l’aggiornamento e la conservazione corretta di atti e fascicoli. …”
Nonostante la formulazione della precitata declaratoria professionale, si concorda con il parere espresso da Lei in materia nella nota prot. n. 3182 del 26 febbraio 2010, diretta al dirigente dell’Ufficio NEP in sede, in considerazione del tenore letterale dell’art. 518 c.p.c. (“Forma del pignoramento”) che identifica il soggetto (ufficiale giudiziario) che procede alle operazioni di rito a seguito dell’espletamento delle varie attività di esecuzione che gli possono essere richieste, tra le quali rientra anche quella del deposito del processo verbale in cancelleria, che conclude l’attività esecutiva a lui demandata.

Tale orientamento è in linea con quello precedentemente espresso dal Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V con nota prot. 5/652/03-1 RG del 14 luglio 1999, secondo la quale “l’attività di deposito in Cancelleria del verbale di pignoramento rientra tra i compiti istituzionali cui l’ufficiale giudiziario è tenuto a compimento dell’attività esecutiva richiesta”.

La tesi è altresì supportata dalla considerazione che nel caso in cui gli Uffici della cancelleria del Giudice dell’Esecuzione siano ubicati in edifici diversi da quelli nei quali sono allocati gli Uffici NEP, all’ufficiale giudiziario che provvede al deposito degli atti riguardanti l’esecuzione nei predetti Uffici di cancelleria spetta una seconda indennità di trasferta, corrispondente al percorso (di andata e ritorno) che intercorre tra l’Ufficio NEP e quello di cancelleria. Ciò esclude, in maniera netta, la possibilità che per tale attività possa essere impiegato l’assistente giudiziario o l’ausiliario, non essendo attribuibile ex lege la predetta indennità a una categoria di personale assoggettata a un differente regime retributivo rispetto al personale UNEP.

Si prega di comunicare il contenuto della presente nota al dirigente dell’Ufficio NEP in sede, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia in questione.

Si porgono distinti saluti.

Roma, 7 settembre 2011

Il Direttore Generale
Calogero Roberto Piscitello