UNEP - Risposta 2 agosto 2011 - Bari - Richieste di notifica a mezzo posta di atti in materie esenti diretti a Enti o privati in ambito distrettuale - Notifica dei biglietti di cancelleria
Prot. n. 6/1365/03-1/2011/CA
Al presidente
della Corte di Appello di Bari
(Rif. Prot. n. 4620 del 14.04.2011)
(Rif.Prot. n. 5298 del 3.05.2011)
e, p.c all’ Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
Via Silvestri, 243
00164 Roma
OGGETTO: Ufficio NEP di Bari – Richieste di notifica a mezzo posta di atti in materie esenti diretti a Enti o privati in ambito distrettuale – Notifica dei biglietti di cancelleria – Risposte a quesiti.
Con le note richiamate in indirizzo sono pervenuti all’Ufficio VI di questa Direzione Generale, due quesiti relativi alle materie di cui all’oggetto, formulati dal dirigente dell’Ufficio NEP in sede.
Nel primo quesito, si fa presente che al locale Ufficio NEP pervengono da parte di avvocati e parti private numerose richieste di notifica a mezzo posta di atti in materie esenti diretti a Enti o privati siti nell’ambito distrettuale della Corte di Appello, atti che potrebbero essere notificati a mani dal personale UNEP in servizio negli Uffici NEP incardinati presso le Sezioni distaccate del Tribunale di Bari, con risparmio di costi in considerazione del minore esborso da parte dell’erario per il pagamento delle indennità di trasferta rispetto alle spese postali.
Al riguardo, partendo dalla lettura degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), che fissa regole e limiti all’attività di notificazione da parte degli ufficiali giudiziari, si osserva che l’ufficiale giudiziario può eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale è addetto e degli atti stragiudiziali.
Sulla materia generale, riguardante la competenza dell’ufficiale giudiziario del Tribunale per le notifiche a mezzo posta degli atti delle Sezioni distaccate, questa Direzione Generale si è già espressa con l’allegata nota prot. n. 6/702/03-1/2008/CA del 19 maggio 2009, nella quale viene ribadito il contenuto della circolare prot. n. 5/721/03-1/035 del 12 aprile 1994, emessa dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V, e precisamente che “l’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio unico presso il Tribunale o la Corte di Appello può eseguire le notificazioni, a mezzo del servizio postale, degli atti di competenza della Sezione distaccata di Pretura soltanto in caso di impedimento dell’ufficiale giudiziario addetto a tale Sezione distaccata e con provvedimento motivato del Presidente del Tribunale o del Presidente della Corte di Appello.”
A ciò, si aggiunge la considerazione che l’utilizzo del servizio postale per la notifica di atti in materie esenti, diretti a Enti o privati siti nell’ambito di competenza territoriale di altri Uffici NEP del distretto di una Corte di Appello, genera una spesa non giustificata per l’erario, di misura superiore rispetto a quella che si produce con le tariffe previste per le indennità di trasferta, applicate alle notifiche di tali atti effettuate a mani dall’ufficiale giudiziario dei competenti Uffici NEP.
Pertanto, alla luce di quanto fin esposto, si ritiene opportuno regolamentare la materia da parte della S.V., onde evitare l’instaurarsi di una prassi non rispondente alla normativa vigente e ai criteri di economicità dei costi a carico dell’erario per l’espletamento del servizio giustizia.
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Con il secondo quesito, viene chiesto “se sia possibile fare notificare personalmente dall’ufficiale giudiziario i biglietti di cancelleria diretti a soggetti siti fuori del comune ma nell’ambito del territorio facente parte del mandamento, quando l’indennità di trasferta a percepirsi sia inferiore alla spesa dovuta per la raccomandata postale”.
In merito, si conferma il contenuto della nota DOG prot. V/22/03-1/AM del 10 gennaio 2002, in quanto la richiesta formulata contrasta sia con la previsione normativa contenuta nell’art. 107 del precitato D.P.R. n. 1229 del 1959, sia con quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20 novembre 1982, n. 890, che prevedono la notifica a mezzo posta per tutti gli atti da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l’Ufficio NEP, non rilevando la sua onerosità in termini di costi, in quanto si tratta di spese recuperate dall’erario, e ferma restando la possibilità che sia il magistrato e/o il funzionario di cancelleria a chiedere che la notifica venga eseguita a mani, a cui seguirà il relativo pagamento dell’indennità di trasferta a carico dell’erario.
Si prega di portare a conoscenza del dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia.
Si porgono distinti saluti.
Il Direttore Generale
f.to(Calogero Roberto Piscitello)