UNEP - Risposta 22 giugno 2011 - Salerno - Quesito in ordine alle attribuzioni delle mansioni superiori ai sensi dell’art. 24 c. 4 C.C.N.L. comparto Ministeri 1998/2001 - Mansioni tra Funzionario UNEP ed Ufficiale giudiziario
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. n. 6/1174/03-1/2011/CA
Roma, 22 giugno 2011
Al Presidente della Corte di Appello di SALERNO
(Rif. Prot. n. 4333/U Uff. Pers. del 13.6.2011)
E, p.c. all’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Via Silvestri, 243
ROMA
OGGETTO: Quesito in ordine alle attribuzioni delle mansioni superiori ai sensi dell’art. 24 c. 4 C.C.N.L. comparto Ministeri 1998/2001 – Mansioni tra Funzionario UNEP ed Ufficiale giudiziario.
Con il quesito riguardante la materia in oggetto, formulato con la nota richiamata in indirizzo, si chiede “di conoscere se per un Ufficio NEP, ove non è presente il Funzionario, l’attività di natura contabile possa essere effettuata da un Ufficiale giudiziario con conferimento di mansioni superiori”.
Al riguardo, si ritiene che nell’ipotesi prospettata, alla luce della declaratoria contrattuale dell’Ufficiale giudiziario prevista dall’attuale Ordinamento professionale del personale, introdotto dal Contratto Collettivo Integrativo del 29 luglio 2010, – “Lavoratori che, secondo le direttive ricevute esplicano compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli Uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti (Uffici N.E.P.), curando, in particolare, l’attività di notificazione e, qualora, a giudizio del capo dell’ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l’attività di esecuzione” – ricorra l’ipotesi di svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ciò nell’ambito di Aree funzionali diverse.
L’attività contabile di un Ufficio NEP, infatti, rientra nei contenuti professionali della III Area alla quale appartiene il Funzionario UNEP, a differenza dell’Ufficiale giudiziario il cui profilo funzionale è previsto nella II Area.
Con riferimento al caso in esame, tuttavia, si ritiene non praticabile la possibilità di un conferimento dell’attività contabile di un Ufficio NEP ad un Ufficiale giudiziario, tenuto conto della complessa disciplina normativa vigente per tale materia, che prevede contestuali adempimenti a livello amministrativo, fiscale e previdenziale, che hanno una ricaduta diretta sulle posizioni giuridiche ed economiche del personale UNEP ivi addetto.
In proposito, si rammenta che l’attività contabile di un Ufficio NEP è riservata, ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), all’Ufficiale giudiziario dirigente (attualmente Funzionario UNEP), nominato con provvedimento ministeriale ex art. 47 del precitato D.P.R., sul quale ricadono, tra l’altro, gli adempimenti fiscali del sostituto d’imposta. Nello specifico, il Dirigente UNEP provvede alle seguenti attività:
- all’amministrazione delle somme di denaro riscosse per diritti, indennità di trasferta ed emolumento-percentuale sui crediti recuperati dall’erario ex art. 122 n. 2 D.P.R. 1229/59, essendo l’unico responsabile ai sensi dell’art. 146 del precitato D.P.R.;
- al pagamento mensile degli stipendi del personale UNEP addetto all’Ufficio, con rilascio di buste paga;
- al versamento mensile delle ritenute IRPEF all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- al versamento mensile all’INPDAP dei contributi previdenziali per CPUG, Opera di previdenza e Fondo credito;
- al versamento delle ritenute sindacali del personale UNEP iscritto alle varie Organizzazioni sindacali di categoria;
- alla compilazione mensile delle Denunce mensili analitiche (D.M.A.) e alla relativa trasmissione telematica all’INPDAP;
- al conguaglio fiscale annuale per i redditi corrisposti nel relativo anno d’imposta al personale UNEP;
- al rilascio, annualmente, dei Modelli CUD al predetto personale;
- alla compilazione e alla trasmissione telematica, annualmente, del Mod. 770 all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- alla gestione e al rendiconto mensile ed annuale del Fondo spese d’ufficio da presentare al Capo dell’Ufficio (cfr. art. 146 D.P.R. 1229/59).
Considerato ciò, si fa presente che qualora l’Ufficio NEP sia rimasto privo di un Funzionario UNEP, è prevista la possibilità di ricorrere all’istituto dell’applicazione di un Funzionario da altro Ufficio NEP del distretto, anche limitatamente all’espletamento delle funzioni contabili nel senso ampio sopra descritto e ciò al fine di garantire una corretta gestione contabile dell’Ufficio NEP da parte di una professionalità competente in materia.
Si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Calogero Roberto Piscitello)