UNEP - Risposta 1° giugno 2011 - Vasto - Regime retributivo previsto per attività, quali inventari e constatazioni obiettive, effettuate dai funzionari UNEP

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

Prot. n. 6/1063/03-1/2011/CA

Roma, 1 giugno 2011


Al Presidente del Tribunale di VASTO
(Rif. Prot. 481 dell’11.05.2011)

Al Presidente della Corte d'appello di L'AQUILA

E, p.c. all'Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
Via Silvestri, 243
00164 ROMA


OGGETTO: Ufficio NEP di Vasto –  Regime retributivo previsto per attività, quali inventari e constatazioni obiettive, effettuate dai funzionari UNEP – Risposta a quesito.

 

Con riferimento al quesito relativo alla materia indicata in oggetto, formulato dal dirigente dell’Ufficio NEP in sede, si espone quanto segue.     
L’attività di redazione di inventari e constatazioni obiettive a cura del funzionario UNEP, su richiesta di parte, rientra nell’ambito delle “incombenze che la legge gli attribuisce” ai sensi dell’art. 59 cod. proc. civ..
In merito alla remunerazione spettante per detta attività, l’intento del legislatore va inteso nel senso di voler riconoscere, al funzionario UNEP, il “diritto unico” di cui all’art. 37 del Testo Unico in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – previsto anche per “ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l’atto di protesto”. A tale voce retributiva si aggiunge l’indennità di trasferta (e la relativa tassa del 10%) inerente all’accesso del funzionario UNEP nel luogo di esecuzione dell’inventario o della constatazione obiettiva. 
A proposito del Provvedimento prot. 170/43-U del 7 febbraio 2007 emesso dalla Presidenza della Corte di Appello di L’Aquila, si fa presente che il medesimo è da ritenersi ampiamente superato dalla circolare di questa Direzione Generale prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 (All.1), diretta ai Presidenti delle Corti d’Appello, per la relativa esecuzione negli Uffici NEP.
 Infatti, a pag. 6 della menzionata circolare viene evidenziato quanto segue: “Riguardo all’attività di accesso all’Anagrafe Tributaria e alle altre Banche dati pubbliche, dato che nulla risulta disposto dalla Legge n° 52 del 2006 di cui trattasi, in merito al compenso spettante per detta attività, l’intento del legislatore va inteso nel senso di non voler riconoscere, all’ufficiale giudiziario, un ulteriore compenso per l’espletamento della stessa; ne consegue, pertanto, il riconoscimento del “diritto unico” di cui all’art. 37 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n° 2002), previsto anche per “ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l’atto di protesto”, voce retributiva alla quale si aggiunge l’indennità di trasferta (e la relativa tassa del 10%), se c’è stato accesso in loco presso i gestori dell’Anagrafe Tributaria o di altre banche dati pubbliche.”
Si prega di rendere edotto il Dirigente del locale Ufficio NEP riguardo al contenuto della presente nota, affinché si attenga per il futuro alle indicazioni sopra esposte nella materia in questione.
Inoltre, si invita il Presidente della Corte di Appello, che legge per conoscenza, ad assicurare questa Direzione Generale, circa l’avvenuta perdita di efficacia presso i Tribunali del distretto del Provvedimento prot n. 170/43-U del 7 febbraio 2007 di codesta Presidenza, a seguito della diramazione della precitata circolare del 14 marzo 2007.
Si porgono distinti saluti.
 

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Calogero Roberto Piscitello)