UNEP - Risposta 11 maggio 2011 - Brindisi - Applicazione di un Ufficiale giudiziario (area II-F4) nella cancelleria di Tribunale
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. n. 6/967/03-1/2011/CA
Roma, 11 maggio 2011
AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI BRINDISI
(Rif. Prot. n. 375 del 21.02.2011)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243
00164 ROMA
OGGETTO: Applicazione di un Ufficiale giudiziario (area II-F4) nella cancelleria di Tribunale - Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito da Lei posto nella nota richiamata in indirizzo, con il quale viene chiesto se l’Ufficiale giudiziario applicato nella cancelleria di Tribunale possa essere adibito all’attività di assistenza al Magistrato in udienza, si fa presente quanto segue.
L’applicazione di un ufficiale giudiziario alla Cancelleria di un Tribunale è espressamente prevista dall’art. 165 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), che specifica anche i compiti ai quali la figura professionale può essere adibita, consistenti per l’appunto in “lavori attinenti al personale e ai servizi degli ufficiali giudiziari”. Ne consegue pertanto l’impossibilità, in base alla vigente normativa, di far svolgere all’Ufficiale giudiziario i compiti attribuiti al Cancelliere, in quanto non previsti.
A ciò si aggiunga che il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, sottoscritto il 29 luglio 2010, non prevede la possibilità di adibire l’Ufficiale giudiziario a compiti di un profilo professionale diverso da quella di appartenenza, tenuto conto degli specifici contenuti del profilo UNEP.
Tale orientamento risulta essere ulteriormente suffragato dalla previsione normativa contenuta nell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165, in base alla quale “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi,…”.
Nel caso di specie, non appare, infatti, possibile configurare alcuna equivalenza tra le mansioni d’istituto espletate dalle predette figure professionali.
Si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Calogero Roberto Piscitello)