UNEP - Risposta 31 ottobre 2006 - Torino - Applicazione di un ufficiale giudiziario B3 nella Cancelleria di Tribunale

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/1690/03-1/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI T O R I N O
(Rif. Prot. n. 5000/U del 15.9.2006)

OGGETTO: Applicazione di ufficiale giudiziario B3 nella Cancelleria di Tribunale – Risposta a quesito.

Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro al quesito posto dal Presidente f.f. del Tribunale di Novara, si espone quanto segue.
L’applicazione di un ufficiale giudiziario B3 (già aiutante ufficiale giudiziario) alla Cancelleria di un Tribunale è espressamente prevista dall’art. 165 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), che specifica anche i compiti ai quali il suddetto dipendente può essere adibito, consistenti per l’appunto in “lavori attinenti al personale e ai servizi degli ufficiali giudiziari”. Ne consegue pertanto l’impossibilità, in base alla vigente normativa, di far svolgere all’ufficiale giudiziario B3 i compiti attribuiti alla figura professionale del cancelliere B3, in quanto non previsti.
A ciò si aggiunga che anche la contrattazione collettiva recentemente intervenuta a disciplinare le mansioni dei pubblici dipendenti, e nel caso specifico il Contratto Collettivo Integrativo del personale dell’Amministrazione Giudiziaria, sottoscritto il 5 aprile 2000, ha escluso la possibilità di adibire il dipendente di cui trattasi a compiti appartenenti ad una figura professionale diversa da quella di appartenenza, che concretizzerebbe un cambio di mansioni disciplinato da altra normativa, che non rileva ai fini della trattazione della fattispecie in esame.
Infatti, la declaratoria dell’art. 25 del predetto Contratto Integrativo, pur essendo improntato a criteri di massima flessibilità nell’impiego delle risorse umane, non contempla per l’ufficiale giudiziario B3 l’espletamento di mansioni tipiche del profilo professionale del cancelliere B3.
Tale indirizzo risulta essere ulteriormente suffragato dalla previsione normativa contenuta nell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165, in base alla quale “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi,…”.
Nel caso di specie, non appare, infatti, possibile configurare alcuna equivalenza tra le mansioni d’istituto espletate dalle predette figure professionali.
Stante quanto sopra esposto, si prega la S.V. di portare a conoscenza il contenuto della presente nota al Presidente del Tribunale di Novara, al fine di consentire la regolazione della materia di cui trattasi in conformità all’orientamento ministeriale espresso.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia