UNEP - Risposta 25 febbraio 2011 - Catania - Criteri di ripartizione delle indennità di trasferte tra i Funzionari UNEP svolgenti attività di notifica e di esecuzione e gli altri Funzionari UNEP svolgenti solo attività di esecuzione ovvero con gli Ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio NEP della Corte d’Appello di Catania

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/597/03-1/2011/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA
(Rif. Prot. n. 1405/U/1.6 del 2.02.2011)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243
00164 ROMA

Oggetto: Ufficio NEP di Catania – Criteri di ripartizione delle indennità di trasferte tra i Funzionari UNEP svolgenti attività di notifica e di esecuzione e gli altri Funzionari UNEP svolgenti solo attività di esecuzione ovvero con gli Ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio NEP della Corte d’Appello di Catania –  Risposta a quesito.

Con il quesito sulla materia in oggetto, pervenuto da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto “se la quota di indennità di trasferta reddituale costituita dal 50% del prodotto totale lordo delle notifiche spettante ai Funzionari Unep ex C1 che svolgono attività di notifica nel territorio assegnato agli stessi debba essere ripartita con gli altri Funzionari Unep, unitamente all’indennità di trasferta prodotta in materia di esecuzione, e non piuttosto con gli Ufficiali Giudiziari ex B3”, che eseguono esclusivamente gli atti di notifica.

Sulla questione posta, si rende necessario seguire le indicazioni contenute nella circolare prot. 6/698/035 del 6 maggio 2002 emessa da questo Dipartimento, che prende in esame la partecipazione degli Ufficiali giudiziari C1 (attualmente Funzionari UNEP) al servizio di notificazione nel caso di carenza di Ufficiali giudiziari B3 (attualmente Ufficiali giudiziari), di documentato carico di lavoro degli atti di notifica, di accordi intervenuti all’interno degli Uffici NEP tra le due distinte Aree professionali o di scadenza degli atti da notificare in relazione al disposto dell’art. 9 del D.L. 374/2001.

Ciò premesso, l’ipotesi, formulata nel quesito, di ripartizione delle indennità di trasferta relative alle notifiche, per la parte reddituale pari al 50% del loro ammontare, prodotte da alcuni Funzionari UNEP con i colleghi della stessa Area non trova fondamento nel dettato dell’art. 7 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28, né nella circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999 – “Interpretazione dell’articolo 7 della legge 18 febbraio 1999 n. 28” – emessa dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V, nella quale viene esplicitato che l’emolumento in questione, che si configura come reddito di natura incentivante, va ripartito rispettivamente nell’ambito delle due categorie professionali appartenenti all’Ufficio NEP, tenendo conto delle presenze e dell’effettivo servizio prestato.

Al riguardo, si evidenzia che la circolare n. 2/99 è stata integrata da quella del 6 maggio 2002, al solo fine di poter contemplare i casi di Uffici NEP nei quali si sia reso necessario ricorrere alla partecipazione dell’attuale Funzionario UNEP al servizio di notificazione per le motivazioni sopra menzionate, lasciando inalterato il criterio generale di ripartizione dell’emolumento per il restante personale.

La predetta circolare precisa, infatti, che agli Ufficiali giudiziari dell’area C1 (attualmente Funzionari UNEP) che espletino attività di notificazione degli atti, la relativa quota di indennità di trasferta costituente reddito è dovuta “nella misura equivalente alla attività prestata”.

In linea con ciò, si ribadisce, pertanto, che i Funzionari UNEP che espletino atti di notifica partecipano in proporzione alla quota reddituale, che è pari al 50% delle indennità di trasferta da loro prodotte nel settore notifiche, mentre partecipano per l’intero alla quota reddituale relativa alle indennità di trasferta derivanti dall’attività di esecuzione.

I Funzionari UNEP che espletino esclusivamente gli atti di esecuzione partecipano soltanto alla ripartizione della quota reddituale delle indennità di trasferta di tale settore.

Si prega di portare a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della relativa materia.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Calogero Roberto Piscitello