UNEP - Risposta 16 novembre 2010 - Caltanissetta - Rimborso degli arretrati dell’indennità di amministrazione indebitamente corrisposti al personale - Dal 1/1/1995 al 31/10/1997. Richiesta di recupero delle ritenute previdenziali.
Prot. 6/1602 / 03.1/2010/RF-CA
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ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA
(Rif. Prot. n. 4579 del 27/9/2010)
Oggetto: Ufficio Nep di Caltanissetta. Rimborso degli arretrati dell’indennità di amministrazione indebitamente corrisposti al personale – anni dal 1/1/1995 al 31/10/1997. Richiesta di recupero delle ritenute previdenziali.
Codesta Corte, con nota del 27/9/2010, n. 4579 prot./segr. C.A., ha chiesto se nel recupero delle somme indebitamente corrisposte ai propri dipendenti la relativa trattenuta debba essere decurtata sia dall’imponibile fiscale sia da quello contributivo, riferendo che il dirigente dell’Ufficio NEP, in qualità di sostituto di imposta, decurta la trattenuta in questione dall’imponibile fiscale ma non da quello contributivo e che, per tale motivo, un dipendente lamenta un aggravio economico.
Al riguardo si fa riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 10 TUIR (D.P.R. 917/86), lettera d – bis (lettera aggiunta dall’art. 5 D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 319), nel quale è prevista, ad opera del sostituto d’imposta, la deduzione dal reddito complessivo delle “somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare reddito in anni precedenti”, quali oneri deducibili, sostenuti dal contribuente.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 110/E del 29 luglio 2005 ha rappresentato quanto segue “…qualora il reddito di lavoro dipendente o di pensione non permetta di recuperare l’intero onere deducibile, il contribuente potrà eventualmente operare una ulteriore deduzione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la somma è restituita (principio di cassa) fino alla capienza del suo reddito complessivo.”
Altresì, sulla ripetizione delle somme lorde, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 1864/04, si è così espresso: “…il recupero delle somme indebitamente corrisposte, effettuato al lordo delle ritenute, determina un minor carico fiscale sullo stipendio attuale per un equivalente importo in modo che le imposte all’epoca pagate in eccesso per l’errore dell’amministrazione non finiscano per gravare sul dipendente in sede di recupero, ma vengono recuperate a seguito della conseguente diminuzione dell’imponibile alla data di esecuzione del recupero”.
Si rappresenta, infine, che il modello per la denuncia mensile analitica (D.M.A.), compilato mensilmente dal sostituto d’imposta (dirigente dell’Ufficio NEP) indicando i dati anagrafici, retributivi e contributivi dei propri dipendenti (art. 44, comma 9, Legge 326/2003), non contiene un campo operativo per detrarre i contributi previdenziali trattenuti e versati all’INPDAP in precedenza su emolumenti indebitamente corrisposti e successivamente restituiti dal dipendente all’Erario.
Si allega la documentazione citata e si porgono distinti saluti.
F.TO IL DIRETTORE REGGENTE
Antonio Paoluzzi