UNEP - Risposta 8 luglio 2016 - Torino - Pagamento dei contributi pensionistici da parte del datore di lavoro sui compensi attribuiti ai funzionari UNEP ed agli ufficiali giudiziari
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. IV-DOG/03-1/2016/CA/
m_dg.DOG.08/07/2016.0093020.U
ALLA CORTE DI APPELLO
UFFICIO GESTIONE PERSONALE UFFICIALI GIUDIZIARI
TORINO
(Rif. Prot. n. 7652/U del 11.04.2016)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Pagamento dei contributi pensionistici da parte del datore di lavoro sui compensi attribuiti ai funzionari UNEP ed agli ufficiali giudiziari ex art. 122, commi secondo, terzo e quarto, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”) Risposta a quesito.
Con riferimento ai compensi attribuiti ai funzionari UNEP ed agli ufficiali giudiziari ai sensi dell’art. 122, commi secondo, terzo e quarto, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 – così come novellato dal D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 – a seguito di operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’art. 492-bis c.p.c. o di pignoramento mobiliare, si rileva che per tali emolumenti individuali accessori è previsto, tra le ritenute di legge, anche il pagamento dei contributi pensionistici in favore della Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (C.P.U.G.) con quota dell’8,85% a carico del dipendente UNEP e del 23,80% a carico del datore di lavoro.
In relazione a tali emolumenti accessori, comunicati dal funzionario UNEP dirigente al sistema informativo NoiPa per le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale, seppur collocati dalla normativa di riferimento “tra le spese di esecuzione” e in quanto tali dovuti dal soggetto privato richiedente il relativo servizio di esecuzione, rimane onere della parte datoriale (Ministero della Giustizia) provvedere al pagamento del contributo del 23,80% sull’imponibile previdenziale degli emolumenti in questione, in virtù del rapporto di dipendenza del personale UNEP preposto ad erogare il servizio pubblico richiesto dall’utenza privata, alla stregua di quanto si verifica per le indennità di trasferta costituenti reddito che in quanto tali vengono attribuite ai funzionari UNEP ed agli ufficiali giudiziari per le attività d’istituto espletate fuori della sede di servizio.
Si esclude che l’onere del pagamento della quota dovuta dalla parte datoriale, pari al 23,80% dell’imponibile previdenziale, possa ricadere sull’utenza privata, in quanto il servizio pubblico richiesto viene espletato da un dipendente della pubblica Amministrazione che viene a configurarsi a tutti gli effetti di legge come la parte datoriale del lavoratore impiegato per l’espletamento del servizio stesso.
Pertanto, in ottemperanza a quanto richiesto alle Corti di Appello con circolare prot. VI-DOG/451/035/09/2015/CA del 21 maggio 2015 – consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “circolari, note, decreti e direttive” – ciascuna Corte di Appello è tenuta a comunicare all’Amministrazione centrale gli importi dovuti dalla parte datoriale, a titolo di versamenti contributivi previdenziali nella precitata quota del 23,80%, sugli imponibili degli emolumenti accessori costituiti dai compensi in epigrafe, unitamente a quelli dovuti per indennità di trasferta ed emolumento-percentuale ex art. 122 comma 1 n. 2, D.P.R. 1229/59.
Roma, 8 luglio 2016
l Direttore generale reggente
Emilia Fargnoli