UNEP - Risposta 1 giugno 2011 - Perugia - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Richiesta codici identificativi di gara - principali e derivati - relativi a convenzioni varie stipulate antecedentemente al 7 settembre 2010
aggiornamento: 1 giugno 2011
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/1064/025-6/2011/CA
Alla Corte di Appello
Sezione Contabilità
Perugia
(Rif. Prot. 2085 del 14.04.2011)
E, p.c. all' Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Via Silvestri, 243
00164 Roma
OGGETTO: Uffici NEP – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Richiesta codici identificativi di gara (CIG) - principali e derivati - relativi a convenzioni varie stipulate antecedentemente al 7 settembre 2010.
Con riferimento a quanto in oggetto, è pervenuta, dalla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità di questo Dipartimento, la nota di codesta Corte richiamata in indirizzo, con la quale si richiedono i codici identificativi di gara (CIG) – principali e derivati – relativi a “Convenzione per spedizione della corrispondenza mediante conti di credito ordinari, anticipo stipendi personale U.N.E.P. e spese di notifica atti in materia civile e penale L. 662/96 – accordo quadro del 15/07/2004 con le Poste Italiane S.p.A. –”.
Per quanto concerne la spedizione della corrispondenza mediante conti di credito ordinari da parte degli Uffici NEP, si fa presente che le circolari del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale degli Affari Civili – Ufficio V prot. 5/1420/03-1/035 e prot. 5/140/03-1/035, rispettivamente del 6 maggio 1992 e del 27 gennaio 1993, hanno previsto espressamente il sistema del pagamento differito, con anticipazione da parte degli Uffici postali in origine solo per le spese di spedizione delle raccomandate riferite alla notificazione degli atti in materia penale a richiesta dell’autorità giudiziaria e dei biglietti di cancelleria.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), l’art. 283, in tema di pagamento delle spese postali per le notificazioni, ha previsto quanto segue: “ 1. Sino all’approvazione della convenzione prevista dall’articolo 39, le spese per le notificazioni a carico dell’erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all’UNEP, se relative al processo penale e civile… 2. L’ordine di pagamento è emesso in favore dell’ufficio postale.”
Successivamente, in data 15 luglio 2004 è stata stipulata con Poste Italiane S.p.A. apposita Convenzione, operativa dal 1° marzo 2005, relativa al servizio amministrativo informatizzato per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia civile e penale.
Contestualmente all’applicazione della predetta Convenzione, è stato esteso l’utilizzo dell’anticipazione delle spese postali tramite i conti di credito alle notificazioni, a mezzo del servizio postale, degli atti in materia di lavoro, previdenza e di quelli esenti del Giudice di Pace, nonché degli atti non soggetti al regime di Convenzione (nota Ministero della Giustizia – Dir. Gen. Pers. Form. – Ufficio VI prot. 6/1628/03-1/SG del 18 novembre 2005).
In data 26 settembre 2007, quest’Amministrazione ha rinnovato la Convenzione con Poste Italiane S.p.A., alla quale è seguita apposita circolare del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria n. 37 del 17 marzo 2008, diretta ai Presidenti delle Corti d’Appello, con la quale sono state impartite precise direttive, agli Uffici NEP, per la gestione e rendicontazione degli atti notificati a mezzo del servizio postale avvalendosi della Convenzione.
Con successiva circolare di questa Direzione Generale prot. n. 024580/U del 15 marzo 2010, diretta ai Presidenti delle Corti d’Appello, sono state fornite, agli Uffici NEP, ulteriori indicazioni riguardanti il servizio informatizzato per la gestione integrata delle notifiche a mezzo del servizio postale, con riferimento alla sussistenza di eventuali crediti sospesi con Poste Italiane S.p.A. ed invito ad esitare quelli relativi a prestazioni regolarmente eseguite nel periodo di vigenza della precedente Convenzione (marzo 2005-settembre 2007).
Per quanto concerne l’anticipo degli emolumenti stipendiali da parte delle filiali di Poste Italiane S.p.A. al personale UNEP, la procedura è regolamentata dalla circolare n. 53 del 15 dicembre 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIV, con la quale è stato esplicitato che la procedura di rimborso delle anticipazioni stipendiali del personale UNEP, da parte degli Uffici giudiziari, è compatibile con quella prevista per le spese di giustizia dagli artt. 173 e segg. del citato D.P.R. n. 115/2002; tale sistema è tuttora vigente e consente a quest’Amministrazione di erogare alle Corti d’Appello, periodicamente e con riferimento ad ogni semestre dell’anno solare, i fondi gravanti sul capitolo di bilancio 1402, necessari al rimborso in questione.
Pertanto, allo stato, si ritiene che le due tipologie di spese sopra menzionate riguardanti gli Uffici NEP, essendo disciplinate da specifica normativa di riferimento, non rientrino nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché delle determinazioni dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010.
Distinti saluti.
Roma, 1°giugno 2011
Il Direttore Generale
Calogero Roberto Piscitello