UNEP - Risposta 19 marzo 2012 - Milano - già funzionario UNEP in servizio presso l’Ufficio NEP della Corte d’Appello di Milano – Richiesta di restituzione della cauzione (art. 23 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229) e degli interessi
aggiornamento: 19 marzo 2012
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/945/025-6/2012/CA
Alla Presidenza
della Corte di Appello di
MILANO
(Rif. Prot. 2854/UG/2011 del 2.11.2011)
Oggetto: omissis , già funzionario UNEP in servizio presso l’Ufficio NEP della Corte d’Appello di Milano – Richiesta di restituzione della cauzione (art. 23 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229) e degli interessi.
Con riferimento alla richiesta dell’ex dipendente in oggetto, pervenuta con la nota di codesta Presidenza richiamata in indirizzo, si espone quanto segue.
La cauzione prevista dall’art. 22 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), versata dall’ufficiale giudiziario, prima dell’immissione nell’esercizio delle funzioni presso l’Ufficio NEP assegnato, è da inquadrare nella generale tipologia dei depositi definitivi costituiti originariamente presso il Ministero del Tesoro – Cassa Depositi e Prestiti, allo stato attuale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato, per il tramite della Sezione Provinciale della Banca d’Italia, ove viene materialmente effettuato il versamento della somma costituente il deposito cauzionale di cui trattasi, con contestuale rilascio di quietanza da parte dell’Ente ricevente.
Premesso ciò, si fa presente che l’ex dipendente è collocato in quiescenza per dimissioni, con P.D.G. omissis, dal 31 dicembre 2010 e la richiesta di restituzione della cauzione al Capo dell’Ufficio giudiziario è pervenuta fuori termine, in data 2 novembre 2011, alla segreteria distrettuale UNEP di codesta Corte, tenendo conto che ai sensi dell’art. 23, terzo comma, del citato DPR 1229/59 in “caso di cessazione dalle funzioni, per lo svincolo della cauzione l’ufficiale giudiziario, nel termine di sei mesi, deve farne istanza al presidente del tribunale nella cui giurisdizione è stato prestato l’ultimo periodo di servizio”.
Pertanto, relativamente all’istanza dell’ex funzionario UNEP, si rappresenta l’intervenuta decadenza nell’esercizio del diritto alla restituzione della cauzione in questione.
Si porgono distinti saluti.
In assenza del Direttore Generale, stante l’urgenza,
IL CAPO DIPARTIMENTO
Luigi Birritteri