UNEP - Risposta 13 marzo 2015 - Roma - funzionario UNEP Area III F2, in servizio nell’Ufficio NEP di Roma - Applicazione al predetto dipendente, ai fini previdenziali, del regime di TFS

aggiornamento: 13 marzo 2015


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/205/025-6/2015/CA

Alla Presidenza
  della Corte di Appello di
ROMA
(Rif. Prot. n. 5698 IA del 19.02.2015)

E, p.c. All'Inps
Direzione Centrale Pensioni
Ufficio Norm. e Proc. per l'erogazione del TFS/TFR
  viale Aldo Ballarin, 42
R O M A
PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it


Oggetto : "Omissis", funzionario UNEP Area III F2, in servizio nell’Ufficio NEP di Roma – Applicazione al predetto dipendente, ai fini previdenziali, del regime di TFS.

Con riferimento all’istanza del dipendente in oggetto, "omissis", con la quale il predetto chiede l’applicazione, ai fini previdenziali, del regime di TFS anziché di TFR, con regolarizzazione della posizione assicurativa a decorrere dal 14 novembre 2005 – data di assunzione con la qualifica di ufficiale giudiziario C1 presso l’Ufficio NEP di "omissis" – si espone quanto segue. 

Nella fattispecie in esame, il passaggio del dipendente dalla qualifica funzionale di cancelliere B3 a quella di ufficiale giudiziario C1 non comporta l’assoggettamento obbligatorio del medesimo al TFR, ma la permanenza nel regime di TFS nel quale il predetto era stato collocato all’atto della precedente assunzione presso il Ministero della Giustizia.

Allo stato, la regolamentazione della materia è rinvenibile nella nota INPDAP 25 maggio 2005, n. 11, emanata dalla Direzione Centrale delle prestazioni di fine servizio e previdenza complementare, Ufficio II – Previdenza complementare, che al punto 2.2 dispone che “Sono in regime di tfs i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, ovvero assunti anche dopo ma senza soluzione di continuità rispetto a precedenti servizi presso pubbliche amministrazioni che già rientravano nel regime tfs”.

La suddetta previsione è stata recepita da questo Dicastero nella Circolare prot. n. 6/611/035/CA del 29 aprile 2005, emanata da questa Direzione Generale, nella parte in cui fa riferimento ai dipendenti pubblici assunti dopo il 30 maggio 2000 (termine prorogato al 1° gennaio 2001 dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388), per i quali opera obbligatoriamente il collocamento in regime di TFR, con ciò riferendosi ai dipendenti privi di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione o con almeno un giorno di intervallo da rapporto di lavoro con quest’ultima, come precisato nel punto 2.1 della citata nota INPDAP del 25 maggio 2005, n. 11.

Alla luce di quanto sopra esposto, il dipendente di cui trattasi deve continuare ad essere assoggettato al regime di TFS, e pertanto si invita codesta Presidenza ad adottare un provvedimento formale che rettifichi la posizione assicurativa del precitato dipendente dal regime di TFR a quello di TFS con decorrenza dal 14 novembre 2005, dandone comunicazione ufficiale alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, che provvede all’erogazione delle spettanze stipendiali e ciò ai fini della rettifica del tipo di liquidazione figurante nelle buste paghe, nonché all’INPS – Direzione Centrale Pensioni – Ufficio normativa e procedure per l’erogazione del TFS, del TFR, per l’acquisizione della posizione assicurativa corretta.

Si invita codesta Presidenza a portare a conoscenza la presente nota al Dirigente dell’Ufficio NEP in sede, per l’informativa al dipendente interessato e per gli adempimenti che si renderanno necessari in relazione alla gestione della partita stipendiale del medesimo da parte del sistema informativo NoiPA.

Roma, 13 marzo 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli