UNEP - Risposta 3 novembre 2015 - Milano - Notifiche degli avvisi relativi alle procedure esecutive da parte dei professionisti delegati

aggiornamento: 3 novembre 2015


Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile


prot. m_dg_DAG. 04/11/2015.0165845.U

Al Sig. Presidente della Corte d’Appello
di Milano

Rif. : Nota della Corte d’appello di Milano prot. n. 2852 del 4.6.2014.


Oggetto: Notifiche degli avvisi relativi alle procedure esecutive da parte dei professionisti delegati. 

Con la nota in oggetto indicata codesto ufficio giudiziario ha trasmesso il quesito formulato dal dirigente UNEP del Tribunale di Pavia con cui si chiede di conoscere se i professionisti delegati nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari possano procedere alla notifica a mani, fuori dal Comune sede del tribunale, degli avvisi a vario titolo dovuti nell’ambito di dette procedure.

Orbene, al riguardo, giova in primo luogo evidenziare che, tra le attività delegate ai professionisti indicati dall’art. 591 bis c.p.c. (rubricato “Delega delle operazioni di vendita”), rientrano certamente quelle relative alla notifica degli avvisi in parola.

Nel ribadire, poi, quanto già affermato da questo Ufficio con la nota del 9.6.2003, richiamata nel quesito in oggetto indicato, si ritiene che, con l’attribuzione della delega, il professionista delegato ai sensi del citato art. 591 bis c.p.c. è autorizzato a compiere tutte le attività spettanti all’organo delegante (il magistrato) nel rispetto e nei limiti delle disposizioni che quest’ultimo è tenuto ad osservare.

Ne consegue che, per le notifiche richieste dal professionista, nell’ambito delle operazioni di vendita immobiliare a questi delegate dal magistrato, debba essere osservato lo stesso regime delle notificazioni richieste dal giudice dell’esecuzione nelle medesime procedure.

Ai fini che rilevano in questa sede, va dunque richiamato l’art. 138 c.p.c. che, disciplinando in via generale la notificazione a mani proprie, stabilisce che “L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione, oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto …”.

Il limite territoriale alla notifica a mani proprie è quindi rappresentato dalla circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto il messo notificatore che, come noto, può ricomprendere in sé uno o più comuni.

E detto limite, avendo una portata generale, opera anche per le notifiche degli avvisi che il professionista delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., è tenuto a compiere.

Ne consegue che, ad avviso di questo Ufficio, le notifiche degli avvisi in parola in tanto possono essere compiute a mani del destinatario, in quanto siano da compiersi in comuni rientranti nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario cui è addetto l’ufficiale giudiziario al quale è stata affidata la notifica dell’atto, in linea con quanto disposto dall’art. 138 c.p.c.

Roma, 3 novembre 2015

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti