UNEP - Risposta 18 gennaio 2005 - Brescia - Segnalazione dell’avv. A. P. del Foro di Bergamo sulle modalità di restituzione di un atto di appello notificato a mezzo del servizio postale da parte dell’Ufficio NEP presso codesta Corte. Formulazione di parere
aggiornamento: 18 gennaio 2005
Prot. n. VI/79/025-6/03-1/CA
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
BRESCIA
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R O M A
Oggetto: Segnalazione dell’avv. A. P. del Foro di Bergamo sulle modalità di restituzione di un atto di appello notificato a mezzo del servizio postale da parte dell’Ufficio NEP presso codesta Corte. Formulazione di parere.
Con riferimento a quanto in oggetto è pervenuta a questo Ufficio una missiva dell’avvocato sopra indicato, nella quale si segnala una problematica già portata all’attenzione di codesta Presidenza nel mese di luglio dello scorso anno, in relazione ai casi in cui si richieda la notificazione di un atto di appello a mezzo del servizio postale all’Ufficio NEP di Brescia, il quale non consegna alla parte richiedente l’originale dell’atto notificato, se non dopo che gli venga esibito l’avviso di ricevimento, a prova dell’avvenuta notificazione dell’atto.
L’avv. P. riferisce nella missiva di luglio sopra citata, inoltrata al Presidente di codesta Corte, che le giustificazioni dell’Ufficio NEP di Brescia consistono nell’addurre che solo dopo che sia stata accertata l’avvenuta notificazione del predetto atto di appello al destinatario, può esserne data notizia alla cancelleria, come previsto dall’art. 112 del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229.
Sulla materia, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n° 477/2002 del 26.11.2002, con la quale si anticipa la validità della notifica di un atto giudiziario a mezzo posta, per cui la procedura va a buon fine, per il notificante, nel momento in cui l’atto da notificare viene consegnato all’ufficiale giudiziario e non invece nel momento dell’avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario. In proposito, la Consulta ha infatti affermato che “gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del medesimo”.
Il suddetto principio è stato stabilito per l’appunto con la citata sentenza, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della Legge 890 del 1982 “nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.
In sostanza, la Corte costituzionale ha richiamato il principio generale, valido per ogni tipo di notificazione, secondo cui il diritto di difesa del destinatario va coordinato con l’interesse del notificante a non essere pregiudicato dal ritardo nel compimento di un’attività imputabile a soggetti (ufficiale giudiziario e agente postale), dei quali egli è obbligato a servirsi.
Stante il suddetto principio, l’art. 5, terzo comma, della Legge n° 890 del 1982 prevede che la parte interessata può, anche prima del ritorno dell’avviso di ricevimento, farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto, per poter iniziare il processo e, nel caso che si sta esaminando, poter iscrivere la causa a ruolo. Ne consegue che la mancata esibizione dell’avviso di ricevimento dell’atto di appello notificato a mezzo del servizio postale, da parte del difensore all’Ufficio NEP di Brescia, non giustifica il trattenimento dell’originale dell’atto notificato da parte di quest’ultimo, il quale è comunque nelle condizioni, prefigurate dal legislatore, di darne avviso scritto al cancelliere ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. n° 1229/59, affinché quest’ultimo a sua volta assolva agli adempimenti di competenza.
La predetta norma, richiedendo che l’ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d’impugnazione in materia civile debba darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, non esige dall’ufficiale giudiziario che si aspetti la fase della prova della consegna dell’atto al destinatario, ma che tutti gli adempimenti procedurali relativi al procedimento notificatorio siano stati espletati, e tra questi non va certamente annoverata la presa visione dell’avviso di ricevimento da parte dell’Ufficio NEP che ha provveduto alla notifica.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si invita codesta Presidenza ad intervenire sulle modalità procedurali di restituzione degli atti di appello notificati e degli altri assimilabili per tipologia, alle parti richiedenti, consentendo il rilascio dei medesimi ad istanza degli interessati.
Al fine di fornire una esauriente informativa sulla questione di cui trattasi, va altresì evidenziato che il rischio di un’iscrizione a ruolo della causa, eseguita in virtù di un atto in realtà non pervenuto al destinatario, ricade sulla parte attrice (nel caso di specie, sull’appellante). Infatti, il legislatore, nell’ultimo comma del citato art. 5 della Legge n° 890 del 1982, ha stabilito che la causa non può essere decisa, finchè non venga allegato agli atti l’avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca nel giudizio de quo.
Roma, 18 gennaio 2005
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
f.to (Renato Pacileo)