UNEP - Risposta 8 febbraio 2024 - Trieste - Criteri di distribuzione del 40% dei compensi a favore dei funzionari UNEP e degli Ufficiali giudiziari derivanti dagli atti di pignoramento mobiliare

aggiornamento: 14 febbraio 2024


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2023/CA
Allegati: 1
Prot. m_dg.DOG.08/02/2024.0032378.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TRIESTE
(Rif. Prot. n. 6195/U del 12.10.2023)

E, p.c. ALLE RESTANTI PRESIDENZE DELLE
CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA


OGGETTO: Quesito sui criteri di distribuzione del 40% dei compensi a favore dei funzionari UNEP e degli Ufficiali giudiziari ai sensi dell’art. 122, commi secondo, terzo, quarto e quinto, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) derivanti dagli atti di pignoramento mobiliare ordinario e presso terzi, questi ultimi derivanti dalla ricerca beni telematica ex art. 492-bis c.p.c..

Con riferimento al quesito in oggetto, formulato da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto a questa Direzione generale “di chiarire se la norma, quando stabilisce che tali somme vanno distribuite <tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all’ufficio>, intenda fare riferimento (con l’espressione <appartenenti>) a coloro che al momento della percezione, sono incardinati nell’ufficio oppure solo a coloro che sono effettivamente presenti al lavoro in quel momento (escludendo quindi coloro che sono assenti per le più varie ragioni, come part time verticale, malattia, congedo parentale, applicazione ad altro ufficio e così via)”.

In merito, si ritiene che l’analisi della questione sollevata nel quesito in esame debba necessariamente partire dalla lettura dell’art. 122, ultimo comma, del D.P.R. n. 1229 del 1959 e succ. modd. e integr. che prevede i compensi di cui trattasi e che per l’appunto dispone quanto segue:

“Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio nella misura del sessanta per cento all’ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall’ufficiale giudiziario coordinatore dell’ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. Quando l’ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall’articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all’art. 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.”

E’ di tutta evidenza, stando al tenore letterale della precitata norma, che la ripartizione della quota del 40% dei compensi previsti dal legislatore debba essere effettuata applicando il criterio di competenza, e non quello di cassa, e vale a dire che tale quota vada attribuita ai funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari presenti in servizio nel momento in cui vengono presi in carico dall’Ufficio NEP gli atti di esecuzione con relativa emissione dei modelli F e assegnazione dei corrispettivi cronologici RB (registro beni) nonché quelli relativi ai pignoramenti mobiliari ordinari, atti dai quali siano derivati i precitati compensi a fine procedura con la liquidazione degli stessi da parte del Giudice dell’esecuzione.

Tale momento di presa in carico degli atti di esecuzione sopra specificati cristallizza la maturazione (eventuale) dei compensi di cui trattasi in capo ai dipendenti aventi diritto individuati con il criterio della presenza in servizio e, pertanto, da intendersi come incardinati nell’Ufficio NEP.

Nel dover individuare in concreto le modalità di riparto del menzionato 40% dei compensi, si ritiene che il medesimo dovrà essere effettuato secondo i criteri stabiliti per la liquidazione del 50% delle indennità di trasferta costituente reddito, contenuti nella circolare ministeriale n. 2/99 del 19 aprile 1999 emanata da questa Amministrazione centrale (Allegato 1).

Le presenze e le assenze del personale UNEP da considerare per la ripartizione del predetto 40% dei compensi dovranno essere quelle riferite al mese di iscrizione nei registri cronologici degli atti che hanno prodotto la liquidazione dei compensi previsti dall’art. 122 del D.P.R. n. 1229 del 1959, come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014.

Pertanto, si invitano codesta Presidenza in indirizzo, nonché le restanti Presidenze che leggono per conoscenza, alla presa visione del contenuto della presente nota e a volerlo portare a conoscenza tramite i Presidenti di Tribunale – iter escluso, quest’ultimo, per gli Uffici NEP incardinati presso le rispettive Corti di Appello – affinché rendano edotti i funzionari UNEP dirigenti sulle indicazioni operative fornite dalla Scrivente riguardo la regolamentazione della materia di cui trattasi.

Roma, 8 febbraio 2024

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini