UNEP - Risposta 18 dicembre 2023 - Campobasso - Spettanza del compenso a favore dell’Ufficiale giudiziario con riferimento al pignoramento di somme di denaro ex art. 494, terzo comma, c.p.c.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2023/CA
Allegati: //
Prot. m_dg.DOG.19/12/2023.0268555.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
CAMPOBASSO
(Rif. Prot. n. 4935 del 19.09.2023)

E, p.c. ALLE RESTANTI PRESIDENZE DELLE
CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA


OGGETTO: Quesito sulla spettanza del compenso a favore dell’Ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 122 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) con riferimento al pignoramento di somme di denaro di cui all’art. 494, terzo comma, c.p.c.

Con riferimento al quesito in oggetto, formulato dal funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Campobasso e trasmesso da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, si chiede a questa Direzione generale se, in occasione dei pignoramenti di cui all’art. 494, comma 3, c.p.c., debbano liquidarsi o meno agli Ufficiali giudiziari i compensi previsti dall’art. 122 del D.P.R. n. 1229 del 1959.

Si è preso atto che la questione si origina da una situazione di mancata uniformità della regolamentazione della materia, e della conseguente illegittima disparità di trattamento per gli Ufficiali giudiziari in servizio nell’Ufficio NEP presso codesta Corte di Appello rispetto ai loro colleghi di altre sedi, tenuto conto che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Campobasso propende per una soluzione che nega il diritto al compenso, ritenendo trattarsi di una diversa procedura, definita “deposito sostitutivo”, come tale non assimilabile al pignoramento di somme di denaro, mentre altri Uffici giudiziari aderiscono alla contraria opzione interpretativa, sull’assunto che, a differenza di quanto previsto dall’art. 494, comma 1, c.p.c., l’iter del pignoramento risulta comunque portato a compimento, in modo da rientrare nelle fattispecie previste dall’art. 122 del D.P.R. 1299 del 1959, che prevedono appositi compensi in favore degli Ufficiali giudiziari da calcolarsi con le modalità ivi indicate.

In considerazione di ciò, si è ritenuto di richiedere un parere all’Ufficio legislativo in sede, al fine di trarre elementi utili a chiarire l’interpretazione della normativa di riferimento, parere pervenuto alla Scrivente con nota prot. m_dg.LEG.25/10/2023.0010723.

La tesi dell’Ufficio legislativo fa rilevare con riguardo all’ipotesi contemplata dal precitato art. 494, comma 3, c.p.c. che l’art. 122, commi 2, 3 e 4, del DPR 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) – come modificato, dapprima, dapprima dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e, successivamente, dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n.132 – ha introdotto una nuova modalità di retribuzione degli Ufficiali giudiziari per il caso in cui si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’art. 492-bis c.p.c. nonché mobiliari, sul presupposto che l’Ufficiale giudiziario abbia proceduto alle attività di ricerca dei beni da pignorare di cui all’art. 513 c.p.c. e alle attività successive previste dall’art. 518 c.p.c..

In relazione alla natura dei compensi in questione, viene fatto osservare che lo specifico criterio di liquidazione degli stessi viene parametrato, in percentuale, sulla base del valore di assegnazione o del ricavato della vendita ed è stato introdotto dal legislatore al fine di incentivare le attività dell’Ufficiale giudiziario nella ricerca e nell’individuazione dei beni da sottoporre al pignoramento ovvero le attività propedeutiche alla realizzazione dello scopo ultimo del pignoramento.

Nello specifico, viene evidenziato che nel caso contemplato al terzo comma dell’art. 494 c.p.c. il debitore non intende evitare il pagamento ma, ad esempio, sollevare opposizione, ragion per cui la norma in esame consente al debitore soltanto di evitare il pignoramento dei suoi beni versando una somma di denaro nella misura prevista e che, soprattutto, prende il posto del bene pignorato.

In base a tale ragionamento, a parere dell’Ufficio legislativo, ne consegue che in tale fattispecie si ha “un pignoramento vero e proprio connotato dalla particolarità che diventa superflua la fase della vendita, mentre la somma indicata in luogo della cosa pignorata viene <custodita> nelle mani dell’Ufficiale giudiziario, e su di essa prosegue l’esecuzione fino alla assegnazione, attività quest’ultima che segna, fisiologicamente, la fine della procedura.”

In sostanza, conclude l’Ufficio legislativo, non solo la somma versata, in tal caso, costituisce l’oggetto del pignoramento, sostituendo i beni del debitore, ma finanche il legislatore espressamente prevede che il suo importo sia accresciuto, includendo le spese e una ulteriore quota di due decimi, su cui, una volta concluso l’iter dell’assegnazione, sarà possibile procedere, ex post e con ordinanza del Giudice dell’esecuzione, alla liquidazione del compenso per l’Ufficiale giudiziario nel rispetto di quanto contemplato nel richiamato articolo 122 DPR n. 1229 del 1959, il tutto parametrato al “valore assegnato”.

Pertanto, allo stato della normativa vigente, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 494, terzo comma, c.p.c. pone a carico del debitore il compenso di cui trattasi in favore degli Ufficiali giudiziari.

Si invitano codesta Presidenza in indirizzo, nonché le restanti Presidenze che leggono per conoscenza, alla presa visione del contenuto della presente nota e a volerlo portare a conoscenza tramite i Presidenti di Tribunale – iter escluso, quest’ultimo, per gli Uffici NEP incardinati presso le rispettive Corti di Appello – affinché rendano edotti i funzionari UNEP dirigenti sulle indicazioni operative fornite dalla Scrivente riguardo la regolamentazione della materia di cui trattasi.

Roma, 18 dicembre 2023

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini