UNEP - Risposta 22 settembre 2023 - Perugia - Modalità di liquidazione del compenso a favore dell’Ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 122 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2023/CA
Allegati: //
Prot. m_dg.DOG.25/09/2023.0208205.U
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
PERUGIA
(Rif. Prot. n. 4723/2023 del 22.06.2023)
E, p.c. ALLE RESTANTI PRESIDENZE DELLE
CORTI DI APPELLO
LORO SEDI
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Quesito sulla modalità di liquidazione del compenso a favore dell’Ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 122 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) in caso di definizione della procedura esecutiva di espropriazione forzata con assegnazione del ricavato del compendio pignorato.
Con riferimento al quesito in oggetto, formulato da codesta Presidenza nella nota richiamata in indirizzo, viene segnalato a questa Direzione generale la coesistenza di diverse interpretazioni della norma sopra menzionata tra i Tribunali di Spoleto e Terni e l’Ufficio NEP di Perugia, in relazione alle quali si espone quanto segue.
L’art. 122 del D.P.R. n. 1229/1959 (Diritti, percentuale e indennità di trasferta) prevede che gli Ufficiali giudiziari sono retribuiti tra l’altro, tramite un compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, calcolato in percentuale sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati.
Nello specifico, la questione sorta riguarda l’interpretazione della precitata norma nel caso di pignoramento mobiliare o di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. il quale prevede che l’ufficiale giudiziario è retribuito (anche) mediante una percentuale calcolata sul “valore di assegnazione” o sul “ricavato della vendita” dei beni mobili o crediti pignorati.
Si è preso atto del dubbio interpretativo, oggetto del quesito in questione, sorto a seguito di disposizione emanata dal Giudice dell’esecuzione, in qualità di magistrato coordinatore dell’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Terni, rivolta al locale Ufficio NEP, disposizione in base alla quale, come riferito dal funzionario UNEP dirigente di Terni, “la liquidazione del compenso derivante dalla vendita dei beni pignorati avviene non prendendo a base di calcolo la percentuale sul ricavato dalla vendita, pari al prezzo di aggiudicazione dei beni, bensì calcolando la percentuale sull’utile risultante sottraendo al prezzo di aggiudicazione le spese e i compensi liquidati a favore dell’Istituto Vendite Giudiziarie”.
In considerazione di ciò, si è ritenuto di richiedere un parere all’Ufficio legislativo in sede, al fine di trarre elementi utili a chiarire l’interpretazione della normativa di riferimento, parere pervenuto alla Scrivente con nota prot. m_dg.LEG.02/08/2023.0007963.U.
La tesi dell’Ufficio legislativo fa rilevare che nell’ambito del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione è ricorrente l’espressione “prezzo ricavato dalla vendita” (cfr. artt. 533, 685, 748 c.p.c., art. 161 disp. att. c.p.c.) e anche il Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal Giudice dell’esecuzione (d.m. 15 ottobre 2015, n. 227) individua, quali basi sulle quali calcolare il compendo dovuto al professionista, il “prezzo di aggiudicazione” o il “valore di assegnazione”, e ciò sia per le esecuzioni immobiliari, sia per quelle mobiliari.
Data tale disciplina normativa, a parere dell’Ufficio legislativo, non v’è dubbio che “anche il compenso dell’ufficiale giudiziario, al pari di quello dovuto all’IVG, costituisca solo una delle voci di spesa prededucibili e che devono quindi essere detratte dalla somma a disposizione dell’ufficio giudiziario prima che questa venga distribuita ai creditori.” Tenuto conto di ciò, non si comprende per quale motivo solo questa particolare tipologia di spesa dovrebbe essere calcolata sul “ricavo netto”, mentre i compensi dell’esperto, dello stimatore e del professionista delegato sono calcolati rispettivamente sul “prezzo ricavato dalla vendita” e sul “prezzo di aggiudicazione” e quindi, in sostanza, sul ricavo lordo.
Inoltre, viene fatto rilevare altresì che la norma di cui si discute pone sullo stesso piano il “ricavato della vendita” e il “valore di assegnazione”, analogamente a quanto avviene nel citato d.m. n. 227 del 2015, e anche in questo caso non si riscontrano indici normativi che giustifichino un diverso trattamento del primo rispetto al secondo.
L’Ufficio legislativo conclude asserendo che tali circostanze, a suo avviso, “depongono nel senso che il riferimento al <ricavato della vendita> operato dall’art. 122 del d.P.R. n. 1229 del 1959 debba essere inteso come <prezzo ricavato dalla vendita> e dunque che l’importo spettante all’ufficiale giudiziario debba essere calcolato sull’importo versato dall’aggiudicatario a titolo di prezzo del bene, al lordo delle spese e degli altri costi, come avviene per gli altri ausiliari del giudice dell’esecuzione.”
Si invitano codesta Presidenza in indirizzo, nonché le restanti Presidenze che leggono per conoscenza, a portare a conoscenza il contenuto della presente nota tramite i Presidenti di Tribunale – iter escluso, quest’ultimo, per gli Uffici NEP incardinati presso le rispettive Corti di Appello – affinché rendano edotti i funzionari UNEP dirigenti sulle indicazioni fornite dalla Scrivente riguardo la regolamentazione della materia di cui trattasi.
Roma, 22 settembre 2023
Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini