UNEP - Risposta 18 marzo 2009 - Perugia - Spettanza della quota-reddito delle indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari assenti dal servizio per permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92

Prot. n. 6/400/03-1/2009/CA  

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(Prot.n.114/09-186 del 13.01.2009)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - 00164 ROMA

 

Con riferimento al quesito sulla materia in oggetto, formulato dal Presidente del Tribunale di Perugia, si espone quanto segue.

Con il quesito si chiede se l’ufficiale giudiziario assente dal servizio per permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 abbia diritto a percepire la quota-reddito delle indennità di trasferte relativa al predetto periodo di assenza.

La materia della ripartizione delle indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari è disciplinata dall’art. 7 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28 che, come già chiarito con la Circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999 emanata dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, prevede che le somme complessivamente introitate dall’Ufficio NEP a titolo di indennità di trasferta (in sostanza pari al 50%) siano considerate reddito imponibile da distribuire tra gli ufficiali giudiziari in servizio presso l’Ufficio NEP, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno partecipato personalmente alla produzione di tutto il monte-trasferte quale reddito dell’Ufficio NEP.

L’ufficiale giudiziario assente dal servizio per permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/92 non ha diritto a percepire la quota-reddito delle indennità di trasferta in quanto, assente dal servizio, non ha partecipato in alcun modo (né con servizi esterni né con servizi interni all’Ufficio NEP)  alla produzione del medesimo. Il principio si ricava dalla citata Circolare n° 2/99, nella quale si sostiene che “l’indennità di trasferta non costituisce una componente fissa della retribuzione, ma si configura, per la parte che eccede il mero rimborso delle spese, come reddito aggiuntivo di natura incentivante…”.

Inoltre, nella predetta Circolare si precisa che per ciò che si riferisce alla disciplina delle assenze dal servizio, per motivi anche indipendenti dalla volontà del singolo dipendente, il testo della Legge n. 28 del 1999 deve essere integrato di volta in volta dalle norme contrattuali vigenti e applicabili alla categoria dei dipendenti interessati, tenuto conto in ogni caso della particolare natura dell’indennità che per l’appunto si connota come retribuzione variabile ed accessoria.

Allo stato, l’emolumento in questione è  previsto dall’art. 2, comma 1, del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”) che lo menziona alla lett. f)  - “50% dell’indennità di trasferta, ove spettante” -  ed è disciplinato dall’art. 5 del predetto C.C.N.L., in combinato con le disposizioni del Testo Unico sulle spese di giustizia, che prevedono la maturazione dell’indennità di trasferta per l’espletamento delle rispettive attività di istituto ad opera degli ufficiali giudiziari. In proposito, si osserva che il citato art. 5 comma 2 riprende il precedente dettato normativo, prevedendo che “Le somme complessivamente riscosse dagli ufficiali giudiziari a titolo di indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascun ufficiale giudiziario e detraibili ai sensi di legge, nella misura del 50%, sono distribuite con le modalità previste dagli articoli 133 e successivi del D.P.R. 1229/59.”

Dall’esame dell’intero quadro normativo riguardante la ripartizione dell’indennità di trasferta costituente quota-reddito dell’Ufficio NEP, si ricava che l’attribuzione del predetto emolumento è agganciata alla effettiva presenza in servizio dell’ufficiale giudiziario, in rapporto alla produttività o cooperazione di quest’ultimo all’espletamento degli atti di ufficio.

Pertanto, nell’ipotesi di assenza dal servizio per permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 Legge 104/92, viene meno l’equiparazione del tipo di assenza dal servizio a presenza utile, ai fini del riconoscimento del diritto dell’ufficiale giudiziario a percepire la quota-reddito dell’indennità di trasferta.

Si prega codesta Presidenza di voler disporre che la presente nota sia portata a conoscenza del Presidente del Tribunale di Perugia, per il seguito di competenza.
Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE REGGENTE
Antonio Paoluzzi