UNEP - Risposta 15 maggio 2009 - Perugia - Spettanza della quota-reddito delle indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari assenti dal servizio per permessi retribuiti per motivi di studio di cui all’art. 13 del C.C.N.L. Integrativo 16 maggio 2001
Prot. n. 6/692/03-1/2009/CA
AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(Prot.n.724/09.6.1 del 14.02.2009)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - 00164 ROMA
Con riferimento al quesito sulla materia in oggetto, pervenuto ad integrazione di precedente quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Perugia, si espone quanto segue.
Con il quesito si chiede se l’ufficiale giudiziario assente dal servizio per permessi retribuiti per motivi di studio di cui al C.C.N.L. Integrativo 16 maggio 2001, abbia diritto a percepire la quota-reddito delle indennità di trasferte relativa al predetto periodo di assenza.
La ratio dell’esclusione dal percepimento dell’emolumento in questione, da parte dell’ufficiale giudiziario assente dal servizio per permesso studio, è la stessa di quella esposta nella nota prot. n. 6/400/03-1/2009/CA del 18 marzo 2009, indirizzata a codesta Presidenza, in risposta al quesito vertente sulla spettanza della quota-reddito delle indennità di trasferta all’ufficiale giudiziario assente dal servizio per permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Pertanto, si ribadisce con riferimento alla fattispecie in questione, che la corresponsione del predetto emolumento non può prescindere dall’effettiva presenza in servizio dell’ufficiale giudiziario, trattandosi di reddito aggiuntivo di natura incentivante.
Si prega codesta Presidenza di voler disporre che la presente nota sia portata a conoscenza del Presidente del Tribunale di Perugia, per il seguito di competenza.
Si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE REGGENTE
Antonio Paoluzzi