UNEP - Risposta 17 luglio 2023 - Roma - Tempistica di chiusura dei registri cronologici previsti dagli art. 118 e 149 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2023/CA Roma, 17 luglio 2023
Allegati: 2
Prot. m_dg.DOG.17/07/2023.0168316.U
ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
(Rif. Prot. 06/07/2023.0028321.U)
E, p.c
ALLE PRESIDENZE DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Roma – Quesito relativo alla tempistica di chiusura dei registri cronologici previsti dagli art. 118 e 149 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari).
Con riferimento alla materia indicata in oggetto, si riscontra il quesito posto dall’Ufficio NEP presso codesta Corte di Appello e volto a chiedere se gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la chiusura dei registri cronologici di registrazione degli atti pervenuti dall’utenza, in dotazione agli Uffici NEP, “possano essere espletati un mese dopo rispetto al termine previsto in ragione delle evoluzioni normative e telematiche intervenute in questi ultimi anni” e ciò al fine di non incorrere in rilievi dell’Ispettorato generale che indicano l’osservanza dei termini previsti dal D.P.R. n. 1229 del 1959 per la chiusura dei registri cronologici e per gli adempimenti contabili collegati.
Allo stato, la chiusura dei registri cronologici è disciplinata dagli artt. 118 4° comma, del citato D.P.R. (“L’ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relativi a diritti ed indennità di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente…”) nonché dall’art. 149 del medesimo D.P.R. (“L’ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell’ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell’articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all’art. 147, il verbale di riparto…”).
Tale impianto normativo affondava la sua ratio negli adempimenti a carico degli Uffici NEP di pagamento delle competenze stipendiali principali in tempi celeri al personale in servizio, iter procedurale cessato con l’avvio del sistema denominato “cedolino unico” di cui al D.M. 1° dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuato anche per il pagamento dei predetti emolumenti stipendiali fissi e continuativi del personale UNEP a decorrere dalla mensilità di dicembre 2011, come disposto con circolare prot. VI-DOG/1894/035/09/2011/CA del 25 novembre 2011 (All. 1) emanata da questa Direzione generale di concerto con la Direzione generale del Bilancio e della Contabilità.
Pertanto, se fino alla mensilità di novembre 2011 si rendeva necessario osservare i termini della normativa sopra richiamata per accedere ai pagamenti delle competenze stipendiali fisse e principali che con riferimento al c.d. stipendio minimo tabellare avvenivano solo per integrazione da parte dell’erario dell’importo contrattualmente fissato, tale necessità di osservanza dei termini in questione è venuta meno da quel momento in virtù della disposta anticipazione dell’intero stipendio principale da parte di Soc. Poste Italiane S.p.A. e con successiva circolare ministeriale prot. VI-DOG/909/035/09/2011/CA del 13 marzo 2012 (All. 2) è stato regolamentato in maniera strutturale il versamento mensile all’erario dei diritti riscossi dagli Uffici NEP per la corresponsione dei servizi d’istituto richiesti dall’utenza, non più computati nell’ambito del c.d. minimo stipendiale contrattualmente fissato.
Per quanto concerne l’osservanza del termine fissato dal citato art. 149 D.P.R. 1229/1959 per il deposito del verbale di riparto, nel quale devono essere annotate le somme ripartite a titolo di indennità di trasferta al personale, per analogia con l’originario iter procedurale previsto per i “diritti computabili”, viene fatto osservare dal locale Ufficio NEP che tale procedura “non tiene conto del fatto che la predetta ripartizione prevede l’utilizzo di un software per elaborare le singole spettanze al personale previo inserimento delle presenze e delle assenze a vario titolo (….) e delle sostituzioni nelle zone operative senza titolare (….)”.
A ciò, vanno aggiunte le considerazioni sulla tempistica necessaria tra l’emissione degli Ordini di pagamento delle indennità di trasferta da parte delle varie Sezioni dell’Ufficio NEP e il successivo transito sui conti correnti dell’Ufficio NEP di tutte le somme introitate, considerazioni che inducono a ritenere la sussistenza di oggettive difficoltà ad eseguire tutte le attività necessarie nell’arco temporale che va dal giorno 16 al giorno 20 del mese successivo a quello a cui si riferisce la chiusura contabile come previsto dall’originario Ordinamento degli Ufficiali giudiziari risalente al 1959, quando le operazioni di gestione contabile erano decisamente molto più semplici e snelle nel loro iter di esecuzione.
Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene che – seppur nel rispetto della normativa di riferimento relativamente all’esecuzione delle varie attività di gestione contabile previste per un Ufficio NEP – si possa consentire e, di conseguenza, autorizzare che gli adempimenti di cui trattasi possano essere espletati entro un mese dopo rispetto al termine previsto, in considerazione delle richiamate evoluzioni normative e telematiche intervenute in questi ultimi anni.
Si invitano codesta Presidenza, nonché le restanti Presidenze che leggono per conoscenza, di voler dare la massima diffusione alla presente nota presso gli Uffici NEP dei rispettivi distretti di appartenenza per l’opportuna conoscenza.
Roma, 17 luglio 2023
Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini