UNEP - Risposta 29 maggio 2023 - Camera di commercio Irpinia Sannio - Quesito in merito agli elenchi dei protesti cambiari trasmessi dagli Ufficiali giudiziari e alla pubblicazione dei decreti di riabilitazione


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP


Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA
Allegati: 1
Prot. m_dg.DOG.29/05/2023.0132836.U

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO
PEC: cciaa@pecirpiniasannio.camcom.it
(Rif. Prot. 0009747/U del 16/11/2022)
(Rif. Prot. 0009128/U del 19/4/2023)

E, p.c. AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADY IN ITALY
PEC: dgmccnt.div02@pec.mise.gov.it

ALLA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI
AVELLINO

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Quesito in merito agli elenchi dei protesti cambiari trasmessi dagli Ufficiali giudiziari e alla pubblicazione dei decreti di riabilitazione.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, codesto Ente pubblico ha posto diversi quesiti a questo Ministero e contestualmente a quello delle Imprese e del Made in Italy, in merito ai quali si espone quanto segue per la parte di propria competenza.

Riguardo al primo dei quesiti, si rileva che in caso di trasmissione di dati errati relativi ai protesti cambiari, gli Ufficiali giudiziari levatori possono chiedere alla Camera di Commercio competente per territorio una rettifica, in merito alla quale è necessario distinguere due diverse fattispecie:

  • Rettifica effettuata prima della pubblicazione del Bollettino dei Protesti;
  • Rettifica effettuata dopo la pubblicazione del Bollettino dei Protesti.

Nel caso di cui al punto 1), è sufficiente inoltrare un nuovo elenco alla Camera di Commercio, comunicando a mezzo PEC, di non tener conto del precedente inoltro e in tal caso nulla è dovuto in termini di versamento della marca da bollo da Euro 16,00 nonché dei diritti di segreteria pari ad Euro 8,00 per ogni correzione.

Nel caso di cui al punto 2), è necessario presentare un’istanza di rettifica alla Camera di Commercio competente, indicando in modo puntuale i dati del protesto che devono essere modificati, specificando dettagliatamente i motivi dell’erroneo invio e anche in tal caso nulla è dovuto in termini di oneri di spesa come sopra richiamati, in quanto trattasi di operazioni amministrative messe in atto da funzionari UNEP/Ufficiali giudiziari in nome e per conto di un’Amministrazione pubblica.

Per quanto concerne il secondo punto di quesito relativo al caso dei salti di repertorio o di evidenti incoerenze di numerazione di numeri di repertorio, si fa presente che l’Ufficio NEP è tenuto a registrare le cambiali il giorno stesso in cui vengono presentate e gli elenchi che vengono inviati alla Camera di Commercio riguardano solo gli effetti protestati con esclusione di quelle pagate nelle mani degli Ufficiali giudiziari levatori e di quelle che non possono essere protestate per eventuali irregolarità (mancanza di requisiti essenziali, presentazione dopo la data di scadenza, ecc. ecc.), ragion per cui è del tutto fisiologico che vi siano dei salti di repertorio. Ne consegue che tale iter procedurale fissato dalla relativa normativa di settore per gli Ufficiali giudiziari si trovi non allineato con le indicazioni previste dalla circolare MISE n. 3720/C del 15.05.2019 per mancato raccordo tra i due livelli di regolamentazione, e tenuto conto altresì che il personale UNEP si attiene all’osservanza della primaria regolamentazione della materia in esame antecedente a quella della precitata circolare MISE.

Alla Presidenza del Tribunale di Avellino, che legge per conoscenza e alla quale si trasmette in allegato il carteggio pervenuto inerente agli argomenti fin qui trattati, si chiede di portare a conoscenza il contenuto della presente nota al funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP, tenuto conto che i quesiti posti da codesta Camera di Commercio sopra richiamati sono stati originati dall’interazione tra le due strutture operative nel settore dei protesti cambiari.

Infine, per quanto concerne l’ultimo punto di quesito diretto a conoscere “se la cancellazione del protesto oggetto del decreto di riabilitazione ai sensi dell’art. 17 legge n. 108/93 ed art. 13 D.Lgs. n. 150/2011 possa avvenire anche prima dello spirare del termine di 30 giorni, periodo di prevista affissione del suddetto decreto nel registro Informatico dei Protesti”, si rileva che l’ufficiale giudiziario non si occupa della procedura di riabilitazione con conseguente cancellazione del protesto che viene azionata dal soggetto privato interessato e, pertanto, la regolamentazione della materia in questione non rientra nelle competenze di questa articolazione ministeriale.

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini