UNEP - Risposta 3 agosto 2012 - Bari - Rifiuto opposto da un ufficiale giudiziario alla richiesta di notifica a mezzo posta di un atto
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/1473/025-6/2012/CA
ALL’ AVV. M. B. D. L.
Bari
E, p.c. AL CAPO DI GABINETTO
DELL’ONOREVOLE MINISTRO
Sede
(Rif.Prot.m_dg.GAB.18/07/2012.0025853.U)
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
Bari
(Rif. Decr.n. 912 del 20.10.2011)
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Roma
(Rif.Prot. m_dg.IGE.27/06/2012.0008399.U)
OGGETTO: Rifiuto opposto da un ufficiale giudiziario alla richiesta di notifica a mezzo posta di un atto – Chiarimenti relativi alla gestione del servizio d’istituto.
E’ pervenuta dall’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile la nota del 27 giugno 2012 relativa all’oggetto, da Lei inviata all’Ispettorato Generale di questo Ministero, con la quale ha chiesto un intervento risolutivo dell’Amministrazione ed ha evidenziato che allo stato gli ufficiali giudiziari presso la Corte di Appello di Bari “hanno comunicato l’impossibilità di notificare atti esenti, di competenza del Tribunale di Bari, atteso che il luogo di destinazione è collocato nell’ambito del circondario di Bari ove vi è una sezione distaccata munita di ufficio notifiche, invitando i difensori a recarsi personalmente presso le singole sezioni distaccate ove è addetto l’ufficio notifiche distaccato.”
In merito all’avvenuta regolamentazione della materia in questione da parte del Presidente vicario della Corte di Appello di Bari, si fa presente di condividere il relativo decreto n. 912 del 20 ottobre 2011, con il quale è stato disposto “che le notifiche di atti in materie esenti dirette ad enti o privati siti nell’ambito distrettuale della Corte d’Appello di Bari vengano effettuate a mani dal personale UNEP in servizio negli Uffici NEP incardinati presso le Sezioni Distaccate dei Tribunali del distretto a meno che non ricorra il caso di impedimento degli ufficiali giudiziari addetti a tali Sezioni e previo provvedimento motivato del Presidente del Tribunale competente o del Presidente della Corte di Appello”.
Nella fattispecie oggetto di interpello, l’osservanza della competenza territoriale nei termini di cui al citato decreto presidenziale si rende necessaria per un’equa ripartizione dei carichi di lavoro tra l’Ufficio Unico incardinato presso la Corte di Appello e gli Uffici NEP delle Sezioni distaccate, poiché se si notificassero a mezzo posta dall’Ufficio Unico tutti gli atti rientranti nella competenza territoriale degli Uffici NEP delle Sezioni distaccate (in virtù del c.d. criterio della concorrenza tra le due tipologie di Uffici NEP di cui agli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229) l’aggravio di lavoro ricadente sull’Ufficio Unico non consentirebbe un regolare svolgimento di tutti i servizi d’istituto da parte dell’Ufficio stesso.
Inoltre, si ribadisce quanto sostenuto nella nota prot. n. 6/1365/03-1/2011/CA del 2 agosto 2011, diretta al Presidente della Corte di Appello di Bari, nella quale si osserva che “l’utilizzo del servizio postale per la notifica di atti in materia esenti, diretti a Enti o privati siti nell’ambito di competenza territoriale di altri Uffici NEP del distretto di una Corte di Appello, genera una spesa non giustificata per l’erario, di misura superiore a quella che si produce con le tariffe previste per le indennità di trasferta, applicate alle notifiche di tali atti effettuate a mani dell’ufficiale giudiziario dei competenti Uffici NEP.” Detto ciò, anche gli atti relativi ad un giudizio pendente presso la sede centrale del Tribunale con destinatari residenti o domiciliati in Comuni rientranti nel circondario delle Sezioni distaccate di Tribunale, come nel caso di un giudizio di lavoro, per le motivazioni sopra esposte, potenzialmente ed ex lege “potrebbero essere notificati a mani dal personale UNEP in servizio negli Uffici NEP incardinati presso le Sezioni distaccate del Tribunale …, con risparmio di costi in considerazione del minore esborso da parte dell’erario per il pagamento delle indennità di trasferta rispetto alle spese postali” (cfr. citata nota ministeriale del 02/08/2011) che si svilupperebbero se fossero notificati dall’Ufficio Unico presso il competente Tribunale (ove è pendente la causa) o la relativa Corte di Appello.
Pertanto, seppure dall’esame congiunto dei richiamati artt. 106 e 107 dell’Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari, si desume che “per le notificazioni a mezzo posta viene meno il principio dell’attribuzione esclusiva e si realizza una competenza promiscua, concorrente, tra l’ufficiale giudiziario addetto all’Unep del luogo in cui deve avvenire la notificazione e l’ufficiale giudiziario di un altro ufficio NEP addetto all’ufficio giudiziario che tratta, ha trattato, o tratterà l’affare dal quale scaturisce la notificazione di un atto”, ciò non esclude che le esigenze organizzative di un Ufficio Unico (N.E.P.) in relazione ai carichi di lavoro e le valutazioni di carattere economico inerenti ai costi di gestione del lavoro a carico dell’erario, inducano ad una regolamentazione del servizio in questione nei termini di cui al menzionato decreto della Corte di Appello di Bari.
Distinti saluti
Roma, 3 agosto 2012
Il Direttore generale
Emilia Fargnoli