UNEP - Risposta 5 dicembre 2022 - Corti di appello - Circolare Uffici NEP - Riforma del pignoramento presso terzi di cui all’art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV - Reparto UNEP

 

Pos. IV-DOG/035/2022/CA
Prot. m_dg.DOG.06/12/2022.0282422.U

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
Mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it

 

OGGETTO: Circolare Uffici NEP – Riforma del pignoramento presso terzi di cui all’art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato.

Con riferimento alla materia in oggetto, sono stati introdotti ulteriori adempimenti dalla novella di cui all’art. 1, comma 32, L. 26 novembre 2021, n. 206 (pubblicata in Gazz. Uff. 9 dicembre 2021) – legge delega vigente a decorrere dal 24 dicembre 2021 – nonché applicabili, ai sensi del comma 37 della precitata legge, ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, vale a dire dal 22 giugno 2022.

Al riguardo, all’art. 543 c.p.c., che disciplina la forma del pignoramento presso terzi, dopo il quarto comma sono stati aggiunti i seguenti commi:

“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debito e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”

Tenuto conto di quanto già esplicitato nella nota-circolare prot. m_dg.DOG.08/11/2022.0253983.U, si tratta di adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura del pignoramento presso terzi, posti a carico della parte procedente e consistenti nella notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato. A tal fine, l’avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentite a legislazione vigente: a mezzo di notifica in proprio (non necessitando alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), a mezzo di notifica pec e, infine, anche a ministero dell’Ufficiale giudiziario con iscrizione dell’atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod. A/ter (se trattasi di materia di lavoro).

In considerazione di quanto sopra detto, è da ritenersi superata l’indicazione circa la modalità di registrazione dell’atto in questione contenuta nella nota prot. m_dg.DOG.20/09/2022.0215223.U (Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA).

Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler portare a conoscenza il contenuto della presente nota ai funzionari UNEP dirigenti degli Uffici NEP dei rispettivi distretti di competenza, affinché ne tengano conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi.

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi