UNEP - Risposta 21 luglio 2017 - Foggia - Onere della riscossione e del versamento dell’imposta di registro a carico del debitore nell’ambito della procedura del pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. m_dg.DOG.24/07/2017.0139031.U

Pos. IV-DOG/03-1/2017/CA

 

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
BARI
(Rif. Prot. 3351 del 05.04.2017)

ALLA DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI
ROMA

E, p.c.  ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
 

OGGETTO: Ufficio NEP di FoggiaOnere della riscossione e del versamento dell’imposta di registro a carico del debitore nell’ambito della procedura del pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario ex art. 494 c.p.c. – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito sulla materia in oggetto, formulato dal funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Foggia, si espone quanto segue.
 Il processo verbale di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario è disciplinato, per quanto concerne le modalità operative dell’iter procedurale, dall’art. 157 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale dispone quanto segue:
“L’ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell’art. 494 primo comma del Codice. Nello stesso processo verbale inserisce l’eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.
Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni. Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.”
Dalla lettura della norma, non si evince il pubblico ufficiale che materialmente provvede ad effettuare il pagamento delle spese di registrazione del verbale di pagamento, anche se si deve tener atto che per prassi costante era effettuato dall’Ufficio di cancelleria che peraltro indicava nel modello di pagamento F23 il numero assegnato alla procedura nel ruolo generale delle esecuzioni civili.   
Allo stato, nel silenzio della precitata norma, nulla osta all’assegnazione all’ufficiale giudiziario dell’adempimento del pagamento dell’imposta di registro sul verbale di pagamento da lui redatto ai sensi dell’art. 494 c.p.c., il quale nella causale del modello di pagamento F23 si limiterà ad indicare il numero di cronologico del verbale di pagamento, in quanto tale adempimento avviene anteriormente all’assegnazione del numero di ruolo generale delle esecuzioni civili che compete alla relativa Cancelleria esecuzioni civili, tenuta contestualmente all’apertura del fascicolo.
Tuttavia, tenendo atto della diffusa prassi circa l’iter procedurale innanzi cennato, i versamenti dell’imposta di registro sul verbale di pagamento di cui trattasi effettuati finora a cura delle Cancellerie esecuzioni mobiliari sono da ritenersi validi ed efficaci a tutti gli effetti di legge, non essendosi verificata alcuna violazione di disposizione normativa che al riguardo individuasse nello specifico il pubblico ufficiale obbligato all’adempimento in questione.
Si invita a portare a conoscenza il contenuto della presente nota al Presidente del Tribunale Ordinario di Foggia, per il seguito di competenza.

Roma, 21 luglio 2017

Il Direttore generale
Barbara Fabbrini