UNEP - Risposta 5 gennaio 2021 - Palermo - Maggiorazione dell’urgenza per la corresponsione delle indennità di trasferta
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2020/CA
Prot. m_dg.DOG. 05/01/2021.0001415.U
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO
(Rif. Prot. n° 9394/2018 Segr. Pres. del 18.06.2018)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
(Rif. Prot. m_dg.IGE.24/06/2020.0006374.U)
OGGETTO: Quesito sulla maggiorazione dell’urgenza per la corresponsione delle indennità di trasferta per la notifica dei biglietti di cancelleria (registro cronologico Unep Mod. A/bis) in riferimento a rilievo ispettivo – Ispezione eseguita alla Corte di Appello, alla Procura generale della Repubblica e all’Unep di Palermo dal 22.5 al 22.6.2018 – Servizi UNEP – Interpretazione, da parte dell’Ufficio Legislativo, dell’art. 31 del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Con riferimento alla materia indicata in oggetto, codesta Presidenza aveva trasmesso alla Direzione generale degli Affari Civili un quesito avente ad oggetto “adempimenti ex art. 156 (trasmissione Agenzia delle Entrate) d.P.r. 1229/59” – di cui alla nota richiamata in indirizzo – con il quale evidenziava che, nel corso dell’Ispezione svolta presso la Corte di Appello, la Procura generale della Repubblica e l’Unep di Palermo dal 22.5 al 22.6.2018, era emerso che sul registro Cronologico tenuto dagli Ufficiali giudiziari sarebbero state erroneamente caricate le indennità di trasferta, con la relativa maggiorazione per l’urgenza, dovute per le notifiche richieste dagli Uffici giudiziari.
Gli Ispettori avevano ritenuto in sede di attività ispettiva, rispetto all’Ispezione di cui sopra, che tale maggiorazione di importo sulle indennità di trasferta non fosse dovuta sulla base dell’art. 31 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (“Per le notificazioni a richiesta d’ufficio è dovuto dall’erario all’ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all’articolo 35”), mentre l’Ufficio NEP presso codesta Corte di Appello, in controdeduzione al rilievo ispettivo sollevato, si era espresso in senso contrario richiamando quando affermato nella relazione al Testo Unico sulle spese di giustizia (Articolo 31 – Indennità di trasferta e spese di spedizione – “Disciplina le spettanze degli ufficiali giudiziari: non spettano i diritti, pur compresi nel deposito forfettario della parte, ma non corrisposti agli ufficiali giudiziari, come risulta dall’art. 6 della legge n. 59/1979, né le spese postali che sono pagate dall’erario alle Poste, ma solo l’indennità di trasferta di importo pari a quello previsto per notificazioni a richiesta di parte”).
La Direzione generale della Giustizia Civile, riscontrata la mancanza di competenza nella richiesta formulata da codesta Corte di Appello, ha trasmesso il quesito in oggetto a questa Direzione generale, facendo rilevare nella nota prot. 0125053.U del 5 agosto 2020 che l’Ufficio giudiziario interessato “chiedeva di compiere una sorta di interpretazione autentica delle norme del testo Unico sulle spese di giustizia o comunque di indicare l’interpretazione ritenuta più corretta tra quella prospettata dall’Ispettorato generale e quella prospettata dal dirigente dell’Ufficio Nep di Palermo”, nonché concludendo che una tale attività interpretativa è riservata, invece, all’Ufficio Legislativo di questo Ministero.
Preso atto di tali valutazioni da parte della predetta articolazione ministeriale, condivise in toto anche da questa Direzione generale, è stato chiesto all’Ufficio legislativo in sede un intervento chiarificatore sulla materia dal punto di vista interpretativo al fine di definire gli esiti dell’Ispezione all’UNEP di Palermo di cui trattasi.
Sul punto in questione, l’Ufficio legislativo ritiene che “l’art. 31, nel richiamare esclusivamente l’articolo 35, e non anche l’art. 36, abbia inteso escludere la corresponsione della maggiorazione per l’urgenza dal computo dell’indennità di trasferta: in altre parole, il computo dell’indennità di trasferta per le notificazioni a richiesta d’ufficio deve avvenire nella misura prevista dall’art. 35 per le notificazioni a richiesta di parte, ma con esclusione della maggiorazione per l’urgenza, sì prevista per le notificazioni a richiesta di parte, ma solo dal successivo – e non richiamato – art. 36.”
Pertanto, alla luce delle indicazioni interpretative fornite dall’Ufficio legislativo, si invita codesta Presidenza a dare disposizioni all’Ufficio NEP in sede per definire il rilievo ispettivo che ha originato il quesito in esame nella presente nota, nonché far pervenire presso questa Direzione generale il previsto rapporto di normalizzazione rispetto all’Ispezione in oggetto.
Roma, 5 gennaio 2021
Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi