UNEP - Risposta 15 giugno 2022 - Roma - Attribuzione della quota di indennità di trasferta


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP


Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA
Prot. m_dg.DOG. 16/06/2022.0150889.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
(Rif. Prot. n. 17925/DT del 13.05.2022)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Civitavecchia – Richiesta di chiarimenti per l’attribuzione della quota di indennità di trasferte pari al 50% a titolo di rimborso spese per atti eseguiti da un funzionario UNEP nel periodo di “assenza ingiustificata” di cui al D.L. n. 1/2022, convertito con modifiche in L. n. 18/2022.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, la funzionaria UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Civitavecchia ha rappresentato che un funzionario UNEP, considerato ex lege assente ingiustificato, ai sensi della normativa Covid-19 sopra richiamata, a seguito della sua comunicazione di non essere in possesso del green pass “rafforzato” previsto, ha continuato a svolgere l’attività lavorativa nella zona di competenza (notifiche ed esecuzioni di atti già in suo possesso), nonostante l’invito rivoltogli dalla dirigenza UNEP di restituire tempestivamente all’Ufficio NEP eventuali atti in suo possesso, per consentirne l’assegnazione ad altri colleghi, nonché l’avvertimento che l’accesso al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di legge avrebbe comportato conseguenze disciplinari e sanzioni, oltre a quelle derivanti dallo stato di “assenza ingiustificata”.

 A fronte di tale situazione innanzi descritta, la predetta funzionaria UNEP dirigente ha fatto richiesta di chiarimenti circa la corretta attribuzione – a norma di legge – delle indennità di trasferta relative agli atti eseguiti dal dipendente nel periodo in cui era “assente ingiustificato”, con particolare riguardo all’attribuibilità al predetto dipendente della quota del 50% dei predetti emolumenti costituente “rimborso spese”, tenuto conto che dalla normativa di riferimento appare desumibile che l’altro 50% degli emolumenti in questione in quanto quota imponibile segue la sorte dello stipendio principale.

In assenza di un riferimento normativo riguardante nello specifico l’attribuibilità di tale emolumento nella fattispecie di “assenza ingiustificata” dal servizio di un dipendente pubblico ai sensi del D.L. n. 1/2022 convertito con modifiche in L. n. 18/2022, si ritiene che l’Ufficio NEP di Civitavecchia debba provvedere all’assegnazione del medesimo emolumento all’avente diritto con distinta contabile analitica, sulla base dell’unica regolamentazione de iure, allo stato rinvenibile, degli emolumenti accessori previsti per il personale UNEP (funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari) derivante dalla circolare n. 2/99 in data 19 aprile 1999 emanata dal Ministero della Giustizia, nella quale si chiariscono “le modalità di ripartizione delle indennità di trasferta che si producono negli Uffici NEP per gli atti d’istituto espletati nei rispettivi circondari di competenza, evidenziando il principio innovatore introdotto dall’art. 7 della legge 12 febbraio 1999 n. 28, consistente nell’attribuire all’Ufficio NEP, anziché ai singoli esecutori degli atti di notificazione ed esecuzione, le somme introitate per indennità di trasferta e assoggettandole ad IRPEF nella misura del 50%, in quanto la restante quota del 50% va a costituire “mero rimborso spese vive” per i predetti esecutori in rapporto al numero degli atti eseguiti”.

Si invita, pertanto, codesta Presidenza di Corte d’Appello a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Civitavecchia il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Roma, 15 giugno 2022

 

 

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi