UNEP - Risposta 1° marzo 2022 - Milano - Possibilità d’impiego di una graduatoria unica tra funzionari UNEP e ufficiali giudiziari per l’assegnazione dei servizi d’istituto


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP


Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA
Prot. m_dg.DOG. 02/03/2022.0050748.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
MILANO
(Rif. Prot.2172/Pres/2022 del 21.02.2022

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

 

OGGETTO: Ufficio NEP c/o Corte di Appello di Milano – Quesito vertente sulla possibilità d’impiego di una graduatoria unica tra funzionari UNEP e ufficiali giudiziari per l’assegnazione dei servizi d’istituto.

Con riferimento alla materia in oggetto, la funzionaria UNEP dirigente dell’Ufficio NEP presso codesta Corte ha posto una serie di quesiti con apposita nota fatta pervenire da codesta Presidenza a questa Direzione generale e in merito ai quali si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, va rilevato che il sistema organizzativo basato sulla interfungibilità delle funzioni di base, scaturito dal CCNL integrativo del 5 aprile 2000, è venuto meno con la sottoscrizione del CCNL integrativo del 29 luglio 2010 (tutt’ora in vigore), come precisato in apposita circolare prot. VI-DOG/1714/035/2012/CA del 31 ottobre 2012 emanata dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

A seguito del perfezionamento delle procedure concorsuali relative all’art. 21 quater della Legge 132/2015, è intervenuta la circolare prot. 116/1/DG/I-85394 del 13 aprile 2018 (“Profili professionali del Funzionario U.N.E.P. Chiarimenti”) del Direttore Generale del personale e della formazione, attraverso la quale è stato individuato nell’anzianità di ruolo e non già nella mera anzianità di servizio il criterio da seguire nella riorganizzazione dei servizi degli Uffici NEP.

Stando a tali disposizioni, è da escludere l’utilizzo del criterio dell’anzianità di servizio in generale cumulata nei diversi ruoli del Ministero della Giustizia, bensì va tenuto conto dell’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza legato al profilo professionale rivestito.

Ne consegue l’impossibilità di formare una graduatoria unica tra le due figure professionali di funzionario UNEP e ufficiale giudiziario – collocate in aree differenti – basata sull’anzianità di servizio in luogo di quella di anzianità di ruolo che potrebbe condurre al paradosso di vedere un dipendente di area seconda posto in graduatoria davanti ad un dipendente di area terza, in quanto più anziano di servizio presso il Ministero della Giustizia.

Pertanto, l’anzianità nel ruolo di appartenenza rimane l’unico criterio utilizzabile per l’organizzazione dei servizi implicanti la mobilità territoriale del personale in considerazione del dato che le funzioni collegate ai servizi d’istituto sono tutte parimenti espletabili dal titolare della zona di assegnazione, a nulla rilevando gli ulteriori titoli professionali e culturali posseduti dal dipendente oltre quelli previsti all’atto di assunzione o riqualificazione professionale, entrambi connessi a relativa procedura concorsuale.

Si invita codesta Presidenza a portare a conoscenza della funzionaria UNEP dirigente il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nell’assegnazione dei servizi d’istituto al personale in servizio presso l’Ufficio NEP in sede.

Roma, 1°marzo 2022

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi