UNEP - Risposta 27 aprile 2010 - Torino - Ufficiale giudiziario in posizione di distacco sindacale retribuito cumulato, con prestazione lavorativa ridotta del 25% - Misura della percezione mensile della quota del 50% delle indennità di trasferta che concorrono a formare il reddito dell’Ufficio NEP
Prot. n. 6/647/03-1/2010/CA
AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO
(Rif. Prot. n. 1751/U del 20.04.2010)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - 00164 ROMA
Con il quesito posto dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP presso codesta Corte, inerente alla materia in oggetto indicata, viene chiesto se la quota delle indennità di trasferta costituente reddito dell’Ufficio NEP e ripartita tra il personale, vada attribuita in misura ridotta del 25% all’ufficiale giudiziario in posizione di “distacco sindacale retribuito cumulato”, con prestazione lavorativa ridotta della predetta percentuale.
Al riguardo, si fa presente che la corresponsione mensile della quota reddito delle indennità di trasferta, in favore degli ufficiali giudiziari in servizio in un Ufficio NEP, è regolamentata attualmente dalla circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999, emessa dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V, a chiarimento della disciplina normativa contenuta nell’art. 7 della Legge 18/02/1999 n. 28; la menzionata circolare ha evidenziato la peculiare natura dell’emolumento esplicitando che lo stesso si configura come reddito aggiuntivo di natura incentivante e che va ripartito tra tutti gli ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio NEP, tenendo conto dell’effettivo servizio prestato.
Relativamente al personale che espleta attività sindacale, la circolare specifica quanto segue: “Devono …intendersi come di effettivo servizio e, in quanto tali, computabili ai fini della ripartizione del 50% dell’indennità, i giorni utilizzati per <permessi sindacali> ...”. Come è possibile constatare, rimane esclusa dalla regolamentazione la posizione del dipendente in “distacco sindacale”, istituto diverso dai “permessi sindacali”, con la conseguenza che non può ricomprendersi, allo stato, in maniera omnicomprensiva nel termine “permessi sindacali” l’attività sindacale retribuita, espletata anche nelle seguenti forme:
- distacco sindacale;
- distacco sindacale cumulato con prestazione lavorativa ridotta part-time.
Inoltre, per quanto concerne i “permessi cumulati sotto forma di distacco”, si osserva che le modalità e le condizioni per la fruizione sono identiche a quelle che valgono per il “distacco sindacale”, per cui il periodo trascorso in quest’ultima posizione è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza; infatti, viene regolarmente retribuito, con esclusione solo delle indennità per lavoro straordinario e dei compensi collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Nel caso in esame, va constatato che il dipendente, nei giorni di “distacco sindacale”, in quanto assente dal servizio dell’Ufficio NEP, non concorre per la sua parte alla produzione del monte-trasferte a titolo di quota reddito dell’Ufficio NEP.
Al contempo, si rammenta che il Dirigente UNEP è tenuto a ripartire il 50% delle indennità di trasferta prodotte dall’Ufficio NEP, costituente reddito imponibile, tra tutti gli ufficiali giudiziari in egual misura o in proporzione ai giorni di servizio.
Pertanto, va riconosciuta al dipendente in questione la quota di partecipazione mensile al 50% imponibile delle indennità di trasferta in proporzione ai giorni di servizio espletato presso l’Ufficio NEP di appartenenza, in ottemperanza al P.D.G. (decorrente in pari data) che ha disposto il “distacco sindacale”, con prestazione lavorativa ridotta del 25%, nei confronti dell’interessato.
Si prega di voler dare disposizioni per portare a conoscenza del Dirigente del locale Ufficio NEP il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della fattispecie in questione.
Si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Carolina Fontecchia)