UNEP - Risposta 7 settembre 2010 - Ragusa - Modalità di riscossione del “diritto unico” per gli atti che comportano la redazione di un verbale da parte dell’Ufficiale giudiziario

Prot. n. 6/1238/03-1/2010/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
(Rif. Prot. n. 9193/U/1.6 del 12.07.2010)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - 00164 ROMA

 

Modalità di riscossione del “diritto unico” per gli atti che comportano la redazione di un verbale da parte dell’Ufficiale giudiziario, con riferimento alle seguenti fattispecie: pignoramento chiuso e successivo verbale positivo o negativo, verbali di rinvio di sfratto, esecuzione di obblighi di fare e successivi rinvii, pignoramento di un unico bene su istanza di più creditori nei confronti di un unico debitore (art. 493 c.p.c.) e unione di pignoramenti (art. 523 c.p.c.) – Diritto di esecuzione di cui all’art. 37 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (“Testo Unico in materia di spese di giustizia”).

E’ pervenuto dalla Direzione Generale della Giustizia Civile il quesito vertente sulla materia indicata in oggetto, trasmesso con la nota di codesta Presidenza richiamata in indirizzo, con il quale viene chiesto “se per ogni verbale redatto dall’Ufficiale giudiziario è necessario percepire il diritto unico, anche in ipotesi di semplice rinvio dell’esecuzione, oppure, come si propende, in ipotesi di esecuzioni mobiliari caratterizzate da una pluralità di atti che si perfezionano in più accessi, in cui vengono redatti più verbali in prosieguo, bisogna percepire un unico diritto nella prima richiesta di esecuzione, con percezione di più indennità di trasferta.”

Nel confermare il contenuto della circolare prot. n. 6/644/035/2010/CA del 26 aprile 2010, emessa da questa Direzione Generale, si ribadisce che il diritto unico di esecuzione di cui all’art. 4 della legge n. 14 del 1991, che ha modificato l’art. 129 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), va inteso come diritto unico per l’atto di esecuzione, conglobando i diritti previsti dall’originario art. 129 per la redazione di ogni processo verbale relativo alla stessa esecuzione.

Allo stato, per gli atti di esecuzione nel processo civile, l’art. 37 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (“Testo Unico in materia di spese di giustizia”) ha previsto ugualmente il diritto di esecuzione, ricalcando nella previsione normativa il predetto art. 129 abrogato dal Testo Unico delle spese di giustizia.

La maturazione di un diritto di esecuzione va messa in relazione alla redazione di un processo verbale, nel quale l’Ufficiale giudiziario dà atto dell’attività svolta sul luogo dell’esecuzione, anche nel caso in cui si limita a rinviare l’esecuzione stessa per le più svariate motivazioni. Infatti, il verbale indica, unitamente all’attività espletata, la data e l’ora di apertura e chiusura dello stesso, seguita dalla sottoscrizione del funzionario procedente, il quale matura sia il diritto che la relativa indennità di trasferta per l’accesso compiuto sul luogo dell’esecuzione.

Si osserva, inoltre, che la maturazione del predetto diritto, per l’attività comunque svolta, che è oggetto di un apposito verbale anche se l’esecuzione non viene completata, giustifica a sua volta la maturazione dell’indennità di trasferta per l’accesso effettuato dall’Ufficiale giudiziario sul luogo dell’esecuzione.

Diversamente, la maturazione soltanto dell’indennità di trasferta per l’accesso sul luogo dell’esecuzione non retribuisce il dipendente per il servizio svolto, anche qualora quest’ultimo si sia concretizzato in una mera attività di rinvio dell’esecuzione per impossibilità oggettiva di concluderla nel predetto accesso.

Dal punto di vista della contabilità pubblica, si osserva che l’insieme dei diritti di esecuzione maturati costituisce un’entrata per l’erario, che è a sua volta la fonte di finanziamento delle retribuzioni corrisposte agli Ufficiali Giudiziari e, pertanto, contribuisce a formare, almeno in parte, il cd. “minimo garantito” stipendiale, previsto dall’art. 4 del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari”), nella misura fissata dai Contratti Collettivi del comparto Ministeri.

Ne consegue che la mancata percezione dei diritti di esecuzione per ogni singolo processo verbale, qualora i predetti diritti maturassero in relazione alla singola esecuzione, determinerebbe minori entrate per l’erario, andando a gravare in misura maggiore sul bilancio dello Stato, ed in particolare sul capitolo 1402 del Ministero della Giustizia.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che in tutte le ipotesi indicate in oggetto e comunque “per ogni atto che comporta la redazione di un verbale” (cfr. art. 37 D.P.R. 115/2002), l’Ufficiale giudiziario deve percepire il diritto di esecuzione, che si collega pertanto alla richiesta di servizio della parte procedente, soggetta a registrazione, a cura dell’Ufficio NEP, in apposito registro(Mod. C) con assegnazione del relativo numero di cronologico.
Si prega di portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Ragusa, il contenuto della presente nota, affinché renda edotto del medesimo il Dirigente dell’Ufficio NEP in sede.
Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to(Carolina Fontecchia)