UNEP - Risposta 1° settembre 2010 - Catania - Calcolo delle distanze tra la sede dell’Ufficio NEP e i luoghi di esecuzione degli atti - Utilizzo del servizio A.C.I. “Distanze chilometriche”

Prot. n. 6/1222/03-1/2010/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
(Rif. Prot. n. 10275/u/1.4.3 del 3.08.2010)

E, p.c.  ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - 00164 ROMA

 

In relazione al supplemento di quesito inerente alla materia indicata in oggetto, pervenuto all’Ufficio VI di questa Direzione Generale, nel quale si fa presente che l’A.C.I. di Catania, in risposta alla richiesta del locale Ufficio NEP, comunica di essere impossibilitata a certificare in maniera dettagliata le distanze chilometriche da un indirizzo all’altro, si espone quanto segue.

Nel confermare il contenuto della nota prot. n. 6/1098/03-1/2010/CA del 21 luglio 2010, emessa da questa Direzione Generale, si osserva che nella nota prot. n. 424 datata 2 agosto 2010 dell’A.C.I. di Catania, viene comunicato che “è possibile calcolare le distanze chilometriche, esclusivamente, da un Comune ad un altro”, mentre l’Ufficio NEP in sede richiedeva di “certificare distanze chilometriche così dettagliate da un indirizzo ad un altro”. In merito a tale richiesta, si fa presente che l’Ufficio NEP deve limitarsi a richiedere la certificazione delle distanze chilometriche da un Comune ad un altro e non può prendere in considerazione i singoli indirizzi (via, piazza, corso, etc.) dei vari Comuni del circondario di competenza dell’Ufficio NEP di Catania, tranne che per la città in cui ha sede lo stesso Ufficio, per la quale la certificazione delle distanze, come già detto nella nota del 21 luglio 2010, va richiesta al locale Comune.

La motivazione di ciò è rinvenibile nei criteri ispiratori della normativa originaria di riferimento di cui all’art. 134 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), che non facevano riferimento alla distanza chilometrica tra la sede dell’Ufficio NEP e i singoli indirizzi (via, piazza, corso, etc.) dei Comuni dell’allora “mandamento” di appartenenza.

I suddetti criteri non possono ritenersi superati nonostante la citata norma sia stata abrogata e considerato che il legislatore successivo non ne ha espressamente enucleato dei nuovi, come è deducibile dalla lettura dell’art. 21 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, che dopo aver riproposto  al 1° comma il disposto del 1° comma della previgente norma (art. 134 D.P.R. 1229/59) – “Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell’indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l’atto deve essere eseguito.” – si è limitato a specificare che le distanze “sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l’ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.”

Inoltre, qualora fossero presenti frazioni, contrade e borgate situate fuori dai Comuni del circondario, la certificazione delle distanze chilometriche dei predetti luoghi dai rispettivi Comuni di appartenenza va richiesta a questi ultimi e, per le stesse ragioni suesposte, non può prendere in riferimento i singoli indirizzi presenti nei rispettivi luoghi.

Si prega di portare a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza, e al contempo si raccomanda di esercitare in maniera rigorosa i poteri di sorveglianza e di ispezione di cui agli artt. 59 e 120 dell’Ordinamento degli Ufficiali giudiziari, in relazione alla regolamentazione della materia in questione, derivante dall’osservanza della normativa vigente.   

Si porgono distinti saluti.
 


per IL DIRETTORE GENERALE
Angelo Papacchini