UNEP - Risposta 23 novembre 2021 - Tivoli - Richieste di pignoramento in riferimento alla validità dell’atto di precetto e/o di titoli esecutivi
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2021/CA
Prot. m_dg.DOG.25/11/2021.0248743.U
ALLE PRESIDENZE
DELLE CORTI DI APPELLO DI
ROMA
(Rif. Prot. n. 23551/DT del 21.07.2021)
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
AL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TIVOLI
AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
OGGETTO: Ufficio NEP di Tivoli – Quesiti vari sulle richieste di pignoramento in riferimento alla validità dell’atto di precetto e/o di titoli esecutivi.
Con il primo quesito si chiede “se l’ufficiale giudiziario possa, in sede di accettazione degli atti, rifiutare di acquisire una richiesta di pignoramento, motivando il rifiuto sul fatto che la stessa venga presentata oltre il termine di novanta giorni, di cui all’art. 481, comma primo, c.p.c.”
L’art. 481 c.p.c. dispone che l’atto di precetto diviene inefficace se l’esecuzione non è iniziata nel temine di novanta giorni dalla notifica e, pertanto, l’ufficiale giudiziario non può procedere ad esecuzione in forza di un precetto divenuto inefficace. Ben può, invece, procedere ad un ulteriore atto esecutivo oltre i novanta giorni dalla notifica qualora gli sia mostrato il primo atto esecutivo nel termine di efficacia del precetto (Cass. Civ. n. 11578/2005 – Il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 481 c.p.c., entro cui l’esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all’inattività processuale del creditore e non all’effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l’esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all’unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto di cumulo eccessivo.)
Con il secondo quesito si chiede “se l’ufficiale giudiziario possa rifiutare di acquisire un’istanza di pignoramento in virtù del fatto che il titolo posto a base della stessa sia un titolo prescritto”.
L’ufficiale giudiziario non può rilevare l’intervenuta prescrizione di un titolo esecutivo in quanto l’eccezione di prescrizione, in ossequio al principio dispositivo di cui all’art. 2697 c.c. (“Onere della prova”), può essere opposta solo dalla parte.
Con il terzo quesito si chiede se “un assegno circolare privo della levata di protesto, presentato unitamente ad un precetto regolarmente notificato, sia titolo esecutivo per agire contro l’istituto emittente, quindi, sia atto sufficiente per chiedere un pignoramento mobiliare contro la banca”.
Quanto alla natura di titolo esecutivo dell’assegno circolare contro l’istituto emittente, non è dubitabile che il possessore di un assegno circolare, titolo esecutivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 84 e 86 del R.D. 1736/1933, dell’art. 63 del R.D. 1669/1933 e dell’art. 474 c.p.c. ha azione contro l’emittente e, pertanto, può procedere ad esecuzione forzata contro l’istituto emittente.
Con il quarto quesito si chiede “se l’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare presso un istituto bancario, e comunque presso un qualunque debitore, abbia facoltà di chiedere il pagamento in contanti sulla scorta dell’art. 1277 cod. civ. nell’ipotesi in cui il debitore eccepisca l’impossibilità di adempiere nel modo richiesto rifacendosi, per l’occorrenza, al dettato del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 (normativa antiriciclaggio), e nello specifico all’art. 49 nella parte in cui vieta il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche quando il valore oggetto di trasferimento è pari o superiore ad euro duemila”.
Sulla facoltà per l’ufficiale giudiziario di richiedere il pagamento in contanti prima di procedere ad esecuzione forzata, va rilevato che il predetto non deve richiedere il pagamento prima di procedere al pignoramento bensì è il debitore che ai sensi dell’art. 494 c.p.c. ha la possibilità di evitare il pignoramento con il versamento all’ufficiale giudiziario della somma per cui si sta procedendo e dell’importo delle spese con l’incarico di consegnarle al creditore; dal canto suo, la modalità di pagamento soggiace al divieto di trasferimento di cui all’art. 49 del D. lgs. 231/2007.
Pertanto, si invita codesta Presidenza a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Tivoli il contenuto della presente nota, affinché quest’ultimo renda edotto del medesimo il locale Ufficio NEP con particolare riguardo alle indicazioni fornite sulle materie oggetto dei quesiti formulati.
Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi