UNEP - Risposta 10 novembre 2021 - Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta - Configurabilità della qualifica di agente contabile in capo all’Ufficio NEP ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP


Pos. IV-DOG/03-1/2021/CA
Prot. m_dg.DOG.11/11/2021.0236261.U

ALLE PRESIDENZE
DELLE CORTI DI APPELLO DI
PALERMO
CATANIA
MESSINA
CALTANISSETTA

E, p.c. AL CAPO DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
SEDE

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA


OGGETTO: Quesito posto dagli Uffici NEP di Catania, Ragusa, Caltanissetta, Patti e Messina circa la configurabilità della qualifica di agente contabile in capo all’Ufficio NEP ai sensi della normativa vigente speciale di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) in riscontro alla richiesta della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia di deposito dei conti giudiziali.

Facendo seguito alla nota prot. m_dg.DOG.15/10/2021.0210558.U, si riscontra il quesito in oggetto, formulato a seguito di nota prot. 4258 del 26 maggio 2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei Conti, indirizzata ai funzionari UNEP dirigenti degli Uffici NEP menzionati in oggetto, con la quale li si invitava a depositare il conto giudiziale dei rispettivi Uffici, ai sensi degli artt. 137 e ss. del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, inerente agli “incassi per le somme relative a notifiche e per i diritti e indennità che l’UNEP riscuote a vario titolo”, sul presupposto che gli Uffici NEP dovessero qualificarsi agenti contabili, in quanto aventi maneggio di denaro pubblico o valori equipollenti.

In considerazione della delicatezza della materia vertente sulla gestione contabile di somme di proventi corrisposti dall’utenza privata in favore di un’Amministrazione dello Stato, il Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, interpellato sulla problematica da questa Direzione Generale, ha chiesto con nota prot. m_dg.DOG.27/09/2021.0194246.U al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministra di richiedere all’Ufficio Legislativo in sede un parere in merito all’intervento della Corte dei Conti – Regione Sicilia sulla materia.

L’Ufficio Legislativo di questo Ministero, nel parere di cui alla nota prot. m_dg.LEG.27/10/2021.0010910.U sulla questione di cui trattasi, ha rilevato che “l’attività dell’ufficio UNEP e dei suoi dirigenti presenta una serie di peculiarità che fanno dubitare dell’applicabilità, tout court, delle norme generali sul rendiconto richiamate dalla Corte dei Conti.”

Nel predetto parere viene evidenziato, inoltre, che gli Uffici NEP sono istituiti presso ciascuna Corte di Appello o Tribunale, per cui si tratta di strutture incardinate negli Uffici giudiziari di appartenenza (Corte di Appello o Tribunale) e allo stesso tempo non sono muniti di soggettività giuridica quali organismi di diritto pubblico e tutta l’attività è regolata dall’Ordinamento degli Ufficiali giudiziari, di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modifiche ed integrazioni, che non fa alcun riferimento al controllo preventivo della Corte dei Conti.

In particolare, dirimente nell’inquadramento della particolare tipologia di Ufficio pubblico, quale quello rappresentato dall’Ufficio NEP, è l’art. 146 del precitato Ordinamento che disciplina l’amministrazione e ripartizione dei proventi e prevede quanto segue:

“1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e [percentuale] sono amministrate dall’ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l’unico responsabile. In caso di mancanza o d’impedimento dell’ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell’Ufficio giudiziario.

2.L’ufficiale giudiziario o, dove esiste, l’ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell’ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell’anno successivo.

3.Qualora l’importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell’ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario.”

Peraltro, per quanto concerne l’emolumento-percentuale sui crediti recuperati dall’erario sui campioni civili, penali ed amministrativi, attribuito agli ufficiali giudiziari ex art. 122 cit. Ordinamento, nonché menzionato al comma 1 dell’art. 146, il suo introito è stato sottratto agli Uffici NEP a partire dal 1998 per intervenute modifiche normative e, allo stato, le quote pro capite spettanti ai dipendenti UNEP vengono assegnate direttamente ai rispettivi Uffici NEP dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità di questa Amministrazione centrale con le modalità di cui all’Accordo sindacale del 22 maggio 2009 (Pos. Arch. VI-DOG/742/027-1/2009/CA), e per le quali il funzionario UNEP dirigente gestisce solo il 3% per devoluzione al fondo spese d’Ufficio, oltre alla contabilizzazione in busta paga unitamente agli altri emolumenti accessori della retribuzione, con le ritenute IRPEF e il versamento dei contributi pensionistici nella CPUG (Cassa Previdenza Ufficiali Giudiziari).

Ad ulteriore supporto dell’inapplicabilità della normativa vigente sugli agenti contabili agli Uffici NEP, l’Ufficio legislativo rileva, nel predetto parere, che il codice di giustizia contabile, adottato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, prevede in generale all’art. 137 che la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni “secondo quanto previsto a termini di legge”, evidenziando che questa “affermazione, pur non richiamando più la specifica eccezione espressamente stabilita nel decreto del 1924, potrebbe essere interpretata come una riserva nei confronti di norme speciali, quali sicuramente l’ordinamento degli ufficiali giudiziari.”

In merito, l’Ufficio legislativo conclude asserendo che il codice di giustizia contabile prevede alcuni adempimenti, previsti dagli articoli successivi, che nella prassi non sono mai stati considerati applicabili agli Uffici NEP e questa Amministrazione Centrale non è mai intervenuta con alcuna circolare o direttiva per disciplinarne le modalità di attuazione.

Pertanto, allo stato e in virtù dell’acquisito parere dell’Ufficio legislativo in sede, si ritiene di escludere per gli Uffici NEP la sussistenza di adempimenti nei termini richiesti – così come in premessa richiamati – dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei Conti, invitando altresì codeste Presidenze a voler dare disposizioni in tal senso ai rispettivi Uffici NEP dei distretti di appartenenza.

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi