UNEP - Risposta 2 novembre 2021 - Cagliari - Recupero coattivo dei compensi previsti dall’art. 122, comma 4, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP


Pos. IV-DOG/03-1/2021/CA
Allegati:
Prot. m_dg.DOG.02/11/2021.0225583.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
CAGLIARI
(Rif. Prot. n. 34 Segr./AG-1775 del 03.02.2021)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it


OGGETTO: Ufficio NEP di Cagliari – Quesito in materia di recupero coattivo dei compensi previsti dall’art. 122, comma 4, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e succ. mod. ed integr. (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) – Emanazioni di ingiunzioni amministrative ex Regio Decreto n. 639 del 14.04.1910 a seguito di inadempimento al pagamento delle somme liquidate a titolo dei precitati compensi da parte dei difensori mandatari delle procedure esecutive mobiliari.
 

Con riferimento al quesito inerente la materia indicata in oggetto, formulato dal funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP, pervenuto da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, si rappresenta quanto segue.

Il recupero coattivo dei compensi previsti dall’art. 122, comma 4, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 non può essere curato direttamente dall’Ufficio NEP interessato nei confronti del creditore procedente che risulti inadempiente al pagamento dei predetti compensi, in quanto l’Ufficio NEP non è dotato di rappresentanza giuridica autonoma.

Tuttavia, come già indicato nella nota ministeriale prot. m_dg.DOG.25/10/2018.0220091.U in risposta ad apposito quesito, considerando che il decreto con cui il giudice dell’esecuzione liquida il compenso in questione riveste natura di titolo esecutivo, l’Ufficio NEP, a parere dello Scrivente, in caso di mancato ottemperamento spontaneo al pagamento decretato dal giudice dell’esecuzione, deve avvalersi dell’istituto della c.d. ingiunzione amministrativa prevista e disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, al fine di avviare la fase del recupero delle somme dovute ex lege dalla parte procedente nel processo esecutivo all’esito della procedura esecutiva mobiliare in favore degli ufficiali giudiziari.

Pertanto, l’Ufficio NEP che rileva il mancato pagamento del compenso di cui trattasi dovrà richiedere – con apposita istanza – l’emanazione di apposita ingiunzione amministrativa di pagamento al Capo dell’Ufficio giudiziario o al magistrato delegato alla sorveglianza UNEP, allegando la copia conforme all’originale del decreto di liquidazione del compenso, rilasciata dalla competente Cancelleria esecuzioni mobiliari.

L’ingiunzione in parola che contiene – ai sensi dell’art. 2, comma 1, del cit. R.D. 639/1910 – l’ordine di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, debitamente comunicata all’Ufficio NEP interessato dovrà essere a sua volta notificata a cura di quest’ultimo – con le modalità previste per i biglietti di Cancelleria – a mezzo PEC al difensore mandatario della procedura esecutiva.

All’esito della predetta notificazione, in caso di inadempimento della parte tenuta al pagamento del compenso di cui trattasi, l’Ufficio NEP – mancando di legittimazione processuale per quanto evidenziato sopra – dovrà necessariamente investire, tramite il Capo dell’Ufficio giudiziario, l’Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente per il seguito di competenza inerente, per l’appunto, alla fase esecutiva del recupero credito da lavoro dipendente in favore del personale UNEP.

Si invita a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, per gli adempimenti di competenza in merito ai punti rappresentati nel quesito formulato.

Roma, 2 novembre 2021

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi