UNEP - Risposta 19 ottobre 2021 - Perugia - Regolarizzazione firma di autenticazione copia analogica di assegno bancario elettronico
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2021/CA
Prot. m_dg.DOG.21/10/2021.0215909.U
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
PERUGIA
(Rif. Prot. 6511/2021 del 12.08.2021)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it
OGGETTO: Ufficio NEP di Perugia – Quesito in materia di regolarizzazione della firma di autenticazione della copia analogica di assegno bancario elettronico ex art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento della Banca d’Italia del 22/3/2018, pubblicato in G.U. n. 100 del 30/4/2016 relativo all’applicazione dell’art. 480 cpv codice di procedura civile.
Con riferimento alla materia indicata in oggetto, è pervenuto dall’Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Interni – DAG – apposito quesito inoltrato da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo e formulato dalla funzionaria UNEP dirigente del locale Ufficio NEP, con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla modalità con la quale deve essere apposta “la dichiarazione di conformità della copia analogica all’originale informatico dell’assegno bancario, conservato negli archivi informatici della banca negoziatrice”.
In sostanza, si tratta di chiarire, come fatto rilevare da codesta Presidenza, “se l’attestazione di conformità all’originale informatico debba essere sottoscritta in modo corrispondente a quanto previsto dall’art. 18 D.P.R. n. 445/2000 o se possa essere ritenuta sufficiente anche una sottoscrizione non per esteso e da cui non si desumano il nominativo e la qualifica del soggetto autenticante”.
La copia analogica dell’immagine dell’assegno con attestazione di conformità all’originale informatico rilasciato dall’istituto di credito, a parere di questa Direzione generale, è da ritenersi equivalente ad una copia conforme rilasciata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che dispone quanto segue:
- “Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
- L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20.
- Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.”
Alla luce della predetta disposizione normativa, ne consegue che soltanto una tale copia conforme possa essere considerata regolare ai fini della valutazione della copia analogica autentica dell’assegno bancario elettronico ex art. 15, comma 1°, lett. A), del Regolamento della Banca d’Italia del 22/03/2016 e in quanto tale valevole a sostituire sia l’originale cartaceo sia l’originale elettronico dell’assegno medesimo e, pertanto, idonea da parte dell’Ufficio NEP per provvedere alle attività di istituto richieste dall’utenza. Allo stesso tempo, la precitata disposizione di cui all’art. 18 D.P.R. 445/2000 non può essere elusa con la motivazione della tutela della privacy opposta dal funzionario della banca negoziatrice dell’assegno bancario di cui trattasi, da ritenersi non conferente con la disciplina della materia.
Si invita, pertanto, a portare a conoscenza della funzionaria UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolamentazione dell’attività istituzionale in questione.
Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi