UNEP - Risposta 5 ottobre 2021 - Belluno - Contabilizzazione arrotondamento centesimi


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2021/CA
 

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
VENEZIA
(Rif. Prot. 23069/3 del 23.12.2020)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA


OGGETTO: Ufficio NEP di Belluno – Quesito su contabilizzazione arrotondamento centesimi ex art. 13 quater D.L. 24 aprile 2017 n. 50, articolo inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 .

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, la funzionaria UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Belluno chiede – con apposito quesito trasmesso da codesta Presidenza con la nota sopra richiamata – “le modalità di versamento di un eventuale saldo attivo oppure di recupero di un eventuale passivo” a seguito di operazione di arrotondamento dei centesimi previsto dall’art. 13-quater, secondo comma, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, ai sensi del quale “quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino”.

Sul punto in questione, con riferimento all’Ufficio NEP trova applicazione il terzo comma del precitato articolo, il quale dispone quanto segue: “Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all’arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.”

La problematica sollevata nel quesito di cui trattasi può trovare soluzione, a parere dello Scrivente, conguagliando l’eventuale saldo passivo con prelievo di pari importo di quest’ultimo dal Fondo spese d’Ufficio con operazione autorizzata preventivamente dal Capo dell’Ufficio ai sensi dell’art. 146, comma 2, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) recante la causale di cui all’arrotondamento dei centesimi previsto dalla normativa di riferimento, mentre in caso di saldo positivo si ritiene che le relative somme debbano rimanere giacenti sul conto corrente dell’Ufficio collegato alle operazioni contabili che hanno generato le somme di cui al predetto saldo positivo, seguendo la sorte di definizione contabile prevista ex lege allorquando l’Ufficio NEP provvederà alla chiusura del medesimo conto corrente.

Si invita, pertanto, a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Belluno il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Roma, 5 ottobre 2021

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi