UNEP - Risposta 23 febbraio 2021 - Napoli - Attribuzione indennità di trasferta
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV - Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2021/CA
Allegati: 1
Prot. m_dg.DOG.25/02/2021.0040225.U
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI
(Rif. Prot. n. 0021893 del 31.12.2020)
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Santa Maria Capua Vetere – Quesito sull’attribuibilità della quota reddituale del 50% delle indennità di trasferta, di cui alla circolare del Ministero della Giustizia n. 2/1999, in favore del personale UNEP (funzionari ed ufficiali giudiziari) collocato in lavoro agile perché in condizioni di fragilità, ai sensi della vigente normativa di prevenzione da contagio Covid-19.
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, posto dal funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Santa Maria Capua Vetere, si rappresenta quanto segue.
La circolare n. 2/99 del Ministero della Giustizia emanata in data 19 aprile 1999 (All. 1) chiarisce le modalità di ripartizione delle indennità di trasferta che si producono negli Uffici NEP per gli atti d’istituto espletati nei rispettivi circondari di competenza, evidenziando il principio innovatore introdotto dall’art. 7 della legge 12 febbraio 1999 n. 28, consistente nell’attribuire all’Ufficio NEP, anziché ai singoli esecutori degli atti di notificazione ed esecuzione, le somme introitate per indennità di trasferta e assoggettandole a tassazione IRPEF nella misura del 50%, in quanto la restante quota del 50% va a costituire “mero rimborso spese vive” per i predetti esecutori in rapporto al numero degli atti espletati fuori dall’Ufficio NEP nelle rispettive zone di assegnazione.
Dal tenore letterale della circolare, si evince chiaramente che il criterio di ripartizione delle indennità di trasferta derivante dalla disposizione normativa sopra riportata – tra quota assoggettata a tassazione IRPEF e quota rimborso spese – è unicamente oggettivo e non sono previste deroghe di alcun genere a livello ermeneutico.
Ne consegue che per quanto concerne la quota del 50% delle indennità di trasferta costituente reddito dell’Ufficio NEP, nella fattispecie dell’Ufficio NEP di cui trattasi vertente sull’assegnazione di personale (funzionari ed ufficiali giudiziari) in condizioni di fragilità al lavoro agile, come previsto dalla recente normativa di prevenzione del contagio da Covid-19, non va esclusa l’attribuibilità della predetta quota di reddito – che va a costituire ex lege la retribuzione accessoria di “posizione” – ai dipendenti in tale status giuridico in quanto l’attività lavorativa messa in atto “da remoto” rimane comunque correlata in toto all’attività complessiva posta in essere dall’intero Ufficio NEP in riferimento, facendo altresì presente che tali lavoratori sono da considerare presenti in servizio a tutti gli effetti di legge.
Si invita a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Santa Maria Capua Vetere il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nell’applicazione dei criteri di attribuzione, al personale interessato, delle quote imponibili mensili di indennità di trasferta derivanti dai servizi di notifica ed esecuzione espletati dal predetto Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi
>