UNEP - Risposta 2 febbraio 2021 - Perugia - Debenza o meno del diritto di certificato ex art. 273 D.P.R. 115/2002


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2021/CA
Allegati: 1
Prot. m_dg.DOG.04/02/2021.0023204.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
PERUGIA
(Rif. Prot. n. 100/2021 7.01.2021)

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it

OGGETTO: Ufficio NEP di Perugia – Quesito in materia di debenza o meno del diritto di certificato ex art. 273 D.P.R. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia), nel caso di certificazione dell’ufficiale giudiziario ex art. 480, 2° comma, c.p.c., nonché sulla materia connessa della configurabilità o meno della notificazione dell’atto di precetto come attività appartenente alla competenza funzionale esclusiva inderogabile dell’ufficiale giudiziario, qualora il precetto notificando contenga la trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale ex art. 480, 2° comma, c.p.c.

Con riferimento alle materie indicate in oggetto, il funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP chiede se:

  1. l’Ufficio NEP debba percepire il diritto di certificato ex art. 273 D.P.R. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per “il rilascio dell’attestazione di esatta corrispondenza della trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale all’originale del titolo stesso” quando la notifica viene eseguita dall’avvocato;
  2. la notifica dell’atto di precetto possa essere configurata come “attività appartenente alla competenza funzionale esclusiva inderogabile dell’ufficiale giudiziario, qualora il precetto notificando contenga la trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale, nonché la certificazione correlativa dell’ufficiale giudiziario ex art. 480, 2° comma, c.p.c. …”

Sulla materia, questa Direzione generale è già intervenuta da tempo con circolare prot. n. 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005 (All. 1), alla quale ci si riporta integralmente per i contenuti di principio, evidenziando che “l’attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell’art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), il quale statuisce che l’ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (2° comma).”

Nello specifico, la suddetta circolare chiarisce che “va riconosciuta all’ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all’attività di notificazione posta in essere dal medesimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell’art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all’originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere.”

La stessa ratio va posta per l’esclusione della generale competenza in capo all’ufficiale giudiziario a certificare che la trascrizione del titolo esecutivo stragiudiziale nell’atto di precetto corrisponde esattamente all’originale del titolo stesso, se il predetto atto di precetto deve essere poi notificato in proprio dall’avvocato precettante.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, ne consegue che non è possibile per l’avvocato precettante richiedere all’ufficiale giudiziario soltanto la certificazione di conformità della trascrizione all’originale del titolo esecutivo stragiudiziale, ex art. 480, 2° comma, c.p.c. al fine di provvedere successivamente in proprio alla notificazione del precetto ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. modd. e integr. e ciò in ottemperanza alla normativa ordinamentale di cui al menzionato art. 111 D.P.R. n° 1229/1959 in base alla quale la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell’ambito del procedimento notificatorio messo in atto dall’ufficiale giudiziario, e per la quale percepirà solo il diritto di certificazione di conformità ex art. 273 D.P.R n. 115/2002 nel caso di attestazione di esatta corrispondenza della trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale all’originale del titolo stesso (cfr. nota ministeriale prot. n. 6/209/03-1/2009/CA del 9/02/2010).

Si invita, pertanto, a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi.

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi