UNEP - Risposta 7 agosto 2020 - Potenza - Quesiti sui profili richiesti per la nomina a consegnatario dei beni mobili di cui al D.P.R. 254/2002
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Al Sig. Presidente della Corte D'Appello di
POTENZA
(rif. Vs. Prot.7208 del l Luglio 2020-Prot. 7736 del 5 luglio 2020)
OGGETTO: Quesiti sui profili richiesti per la nomina a consegnatario dei beni mobili di cui al D.P.R. 254/2002.
Con la note in riferimento codesta Corte ha trasmesso delle richieste di chiarimento in ordine alla competenza dell'attività in oggetto.
A tal riguardo, si evidenzia che l'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 254/2002 prescrive che l'incarico di consegnatario debba essere conferito "a funzionari in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o appartenenti alle aree funzionali B - posizione economica B2 o B3, ovvero Cl o C2, previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, personale non dirigente, sottoscritto il 16 febbraio 1999”.
Nell'attuale vigenza del citato D.P.R. e tenuto conto delle modifiche intervenute all'Ordinamento professionale con cui sono inquadrati i dipendenti di questa Amministrazione, da ultimo con D.M. 9 novembre 2017, con cui sono stati rimodulati i profili professionali, si ritiene che l'incarico di consegnatario possa essere attribuito anche a personale della seconda Area proveniente dalle ex posizioni economiche B2 e B3, confluito a seguito del CCNI del 29 Luglio 2010 nel profilo professionale dell'assistente giudiziario purché munito ex art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 254/2002 del titolo di studio richiesto, della prevista anzianità di servizio di almeno tre anni ed appartenente ai ruoli di questa Amministrazione.
Al successivo comma 3 è previsto che "i sostituti ed i sub-consegnatari appartengono agli stessi ruoli e alla stessa qualifica funzionale degli agenti titolari".
Non risulta, quindi, prevista la possibilità di affidare l'incarico di vice consegnatario al personale che ricopre la figura di Operatore giudiziario.
In ordine alle ulteriori richieste di chiarimento, si fa presente che l'istituto dell'applicazione è ora regolato dagli artt. 20 e 21 dell'Accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario, sottoscritto lo scorso 15 luglio, cui si rimanda per la procedura e la valutazione dei presupposti di ammissibilità.
Con riferimento alla possibilità di applicare un funzionario UNEP, si rileva che l'applicazione di un Funzionario UNEP è prevista sotto forma di "distacco" — con interpretazione estensiva di lungo corso - dell'art. 165 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 "Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari" che specifica anche i compiti ai quali la figura professionale può essere adibita, consistenti per l'appunto in "lavori attinenti al personale e ai servizi degli ufficiali giudiziari". In ogni caso, tale disposizione normativa prevede che il Funzionario Unep possa "essere addetto alla Cancelleria della Corte d’Appello o del Tribunale e al Ministero" senza nulla prevedere in ordine all'Ufficio del giudice di Pace che, quindi, resta escluso da tale possibilità di "distacco".
Per completezza si evidenzia che, nel caso in cui il distacco di un Funzionario UNEP avvenga, invece, ad es. presso una cancelleria del Tribunale ai sensi della citata norma, è necessario il consenso del dipendente con l'espressa rinuncia a percepire gli emolumenti accessori costituiti dalle indennità di trasferta che vanno a costituire ex lege la sua retribuzione accessoria di posizione, onde evitare un contenzioso tra il dipendente e la parte datoriale che vedrebbe soccombente quest'ultima in caso di mancata attribuzione della retribuzione accessoria che non sia stata preventivamente supportata dall'espressa rinuncia dell'avente diritto.
Roma, 7 agosto 2020
Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi