UNEP - Risposta 23 giugno 2020 - Venezia - Quesito riguardante l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ex art. 103 comma 6 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Pos. IV-DOG/03-1/2020/CA
Prot. m_dg.DOG.25/06/2020.0100969.U
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
VENEZIA
(Rif. Prot. 25/05/2020.0008210.E)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it
OGGETTO: Ufficio NEP di Venezia – Quesito inerente l’interpretazione dell’art. 103 comma 6 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia” convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 riguardante l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili in relazione alle attività richieste all’Ufficio NEP.
Con riferimento ai due quesiti relativi alla materia indicata in oggetto, posti da parte dell’Ufficio NEP presso codesta Corte di Appello, pervenuti con la nota di codesta Presidenza sopra richiamata, si rileva quanto segue.
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia”, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 103 comma 6 ha disposto che “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino all’1 settembre 2020”.
Stando al tenore letterale di tale norma primaria, la eventuale richiesta della parte istante della procedura esecutiva in questione rivolta all’Ufficio NEP territorialmente competente, di procedere ugualmente all’accesso presso l’immobile – oggetto della procedura esecutiva – “con redazione del verbale ovvero alla notifica di un avviso, al fine esclusivo di rendere edotto l’esecutato della data delle operazioni esecutive dopo il termine di sospensione”, non può trovare accoglimento non solo per mancata ed espressa previsione normativa, ma soprattutto perché si vanificherebbe la ratio dell’intervento legislativo sulla materia volta a sospendere qualsivoglia attività di procedura esecutiva inerente al rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.
Del pari, non può essere recepita da un Ufficio NEP la richiesta della parte istante di notifica degli atti di preavviso di rilascio immobili ex art 608 c.p.c. durante il periodo di sospensione di cui al citato art. 103 comma 6 D.L. “Cura Italia” convertito in Legge – vale a dire fino al 1° settembre 2020 – “con fissazione della data di primo accesso in data successiva al termine del periodo di sospensione”, tenuto conto della stessa previsione del menzionato art. 608 c.p.c. in virtù del quale “l’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile il giorno e l’ora in cui procederà”. Se l’attività esecutiva in tale materia è sospesa ex lege, si profilerebbe una palese violazione di legge nell’ipotesi in cui si desse la possibilità alla parte istante di iniziare l’esecuzione con la notifica del preavviso di rilascio dell’immobile.
Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Venezia il contenuto della presente nota per quanto di competenza, nonché della funzionaria UNEP dirigente del locale Ufficio NEP.
Roma, 23 giugno 2020
Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi