UNEP - Risposta 6 maggio 2020 - Reggio Emilia - Applicazione di funzionari UNEP nella cancelleria di Tribunale in sede


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Pos. IV-DOG/03-1/2020/CA
Prot. m_dg.DOG.07/05/2020.0073844.U

 

ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
(Rif. Prot. n. 438/2020 del 27.02.2020)
(Rif. Prot. n. 840/2020 del 22.04.2020)

E, p.c. ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Quesito sulla possibilità di applicazione di funzionari UNEP nella cancelleria di Tribunale in sede per svolgere compiti specifici della figura professionale del funzionario giudiziario – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito proposto nelle due note richiamate in indirizzo, con le quali viene chiesto in entrambe da codesta Presidenza se sia possibile applicare nelle cancellerie del Tribunale in sede i funzionari UNEP per lo svolgimento delle mansioni proprie del funzionario giudiziario, si espone quanto segue.

Premesso che sulla materia di cui trattasi questa Direzione generale si è già espressa diverse volte in passato con un orientamento pressoché costante (cfr. note ministeriali prot. n. 6/967/03-1/2011/CA dell’11/05/2011, prot. n. 6/1412/03-1/2006/CA del 15/10/2009 e prot. n. 6/1690/03-1/CA del 31/10/2006 – consultabili nella sezione intranet del sito giustizia.it al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari”), con la presente si torna a far rilevare che l’applicazione di un funzionario UNEP alla Cancelleria di un Tribunale è prevista sotto forma di “distacco” – con interpretazione estensiva di lungo corso – dall’art. 165 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), che specifica anche i compiti ai quali la figura professionale può essere adibita, consistenti per l’appunto in “lavori attinenti al personale e ai servizi degli ufficiali giudiziari”.

Tuttavia, anche nel caso in cui il distacco avvenga ai sensi della citata norma, è necessario il consenso del dipendente con l’espressa rinuncia a percepire gli emolumenti accessori costituiti dalle indennità di trasferta che vanno a costituire ex lege la sua retribuzione accessoria di posizione, onde evitare un contenzioso tra il dipendente e la parte datoriale che vedrebbe soccombente quest’ultima in caso di mancata attribuzione della retribuzione accessoria che non sia stata preventivamente supportata dall’espressa rinuncia dell’avente diritto.

Detto ciò, rimane comunque l’impedimento, in base alla normativa vigente, di far svolgere al funzionario UNEP compiti attribuiti al funzionario giudiziario, in quanto non previsti.

A ciò si aggiunga che il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, sottoscritto il 29 luglio 2010, non prevede la possibilità di adibire il funzionario UNEP a compiti di un profilo professionale diverso da quella di appartenenza, tenuto conto degli specifici contenuti del profilo UNEP.

Tale orientamento risulta essere ulteriormente suffragato dalla previsione normativa contenuta nell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165, in base alla quale “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi,…”.

Nel caso di specie, non appare, infatti, possibile configurare alcuna equivalenza tra le mansioni d’istituto espletate dalle predette figure professionali, con la conseguenza dell’impossibilità di applicare il funzionario UNEP alla cancelleria del Tribunale in sede per l’espletamento di compiti specifici del funzionario giudiziario.

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi