UNEP - Risposta 18 febbraio 2020 - Nola - Modalità attuative dell’obbligo di fare ex art. 612 e ss. c.p.c.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA
Prot. m_dg.DOG.18/02/2020.0032913.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI
(Rif. Prot. 7066/2019 Uff.Pers.UNEP del 08/04/2019)

e.p.c.

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Nola – Quesito in ordine alle modalità attuative dell’obbligo di fare ex art. 612 e ss. c.p.c.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, in merito alla quale si richiedono chiarimenti da parte dell’Ufficio NEP di Nola che ha proposto il relativo quesito, e tenuto conto delle linee guida fornite dal Presidente del Tribunale di Nola con decreto n. 114/2019 del 17 luglio 2019, si espone quanto segue.

L’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, disciplinata dagli artt. 612 e ss. c.p.c., prevede l’emissione di un provvedimento del giudice dell’esecuzione che determina le modalità attuative dei predetti obblighi, demandando all’ufficiale giudiziario – ai sensi della contrattazione collettiva vigente rectius il funzionario UNEP – l’esecuzione del relativo provvedimento. Il giudice dell’esecuzione dà anche le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione (cfr. art. 613 c.p.c.) e, se al termine dell’esecuzione o nel corso della stessa, la parte istante gli presenta la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione, provvede – fermo restando che riconosca giustificate le spese denunciate – con decreto a norma dell’art. 642 c.p.c.. (cfr. art. 614 c.p.c. “Rimborso delle spese”).

L’iter di tale esecuzione in forma specifica inizia col ricorso al giudice dell’esecuzione che l’avente diritto deposita, insieme col titolo esecutivo e col precetto, in Cancelleria. All’atto del deposito del ricorso il cancelliere forma il fascicolo esecutivo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, nonché gli atti e i documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Dato tale impianto normativo, l’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare è diretta dal giudice dell’esecuzione, è eseguita dall’ufficiale giudiziario designato ed è materialmente realizzata dalle persone designate all’occorrenza.

Detto ciò, il titolo esecutivo che deve essere eseguito rimane il provvedimento emesso originariamente dal giudice della cognizione, provvedimento sul quale si inserisce l’ordinanza ex art. 612 c.p.c. resa dal giudice dell’esecuzione che contiene sia l’ordine che le modalità di esecuzione del predetto titolo esecutivo e in considerazione di questi ultimi due elementi la successiva ordinanza, innanzi menzionata, va a costituire il riferimento dell’ufficiale giudiziario nell’esecuzione dell’obbligo di fare o di non fare ed è al giudice dell’esecuzione che l’ufficiale giudiziario deve riferire per qualsivoglia difficoltà nella quale si dovesse imbattere in occasione dell’esecuzione del provvedimento giudiziale.

La comunicazione dell’ordinanza di esecuzione dell’obbligo di fare o di non fare da parte della cancelleria all’Ufficio NEP territorialmente competente innesta presso quest’ultimo la procedura esecutiva con la registrazione dell’atto nel registro cronologico Mod. C che comporterà per la parte istante il pagamento degli oneri dovuti per legge di seguito riportati:

  1. diritti per la redazione del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario all’atto dell’accesso sul luogo dell’esecuzione;
  2. indennità di trasferta per il predetto funzionario per il viaggio di andata e ritorno dal luogo dell’esecuzione;
  3. versamento all’erario del 10% sull’indennità di trasferta, assolto dall’Ufficio NEP;
  4. eventuali spese postali o spese varie ed eventuali.

Tali oneri devono essere corrisposti dalla parte istante ad ogni singolo accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo dell’esecuzione che la procedura esecutiva dovesse comportare se il compimento dell’obbligo di fare/non fare non si esaurisca in sede di unico accesso del predetto funzionario.

Va rilevato che l’ufficiale giudiziario con gli accessi sul luogo dell’esecuzione può soltanto monitorare e dare atto, nei relativi verbali che andrà a redigere, dello stato dei lavori delle opere da realizzare o distruggere, fermo restando che la committenza dei lavori tecnici così come disposta dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di cui sopra sia stata di fatto realizzata dalla parte istante sia nel conferimento dell’incarico alla ditta o società individuata per la materiale realizzazione dei lavori sia nel pagamento degli oneri in anticipo e in saldo a chiusura dei lavori spettanti come da contratto pattuiti tra le parti.

Tali aspetti di notevole rilevanza, anche di natura economica, per l’esecuzione dell’obbligo di fare/non fare esigono per loro natura che la parte istante conservi in maniera costante l’interesse alla realizzazione di quanto disposto dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza e si renda allo stesso tempo parte diligente non solo nella fase di attivazione della committenza tecnica per la messa in opera dell’attività necessaria all’esecuzione stessa, ma anche nel prosieguo e nella sua conclusione.

Detto ciò, ne consegue che una eventuale fase di stallo, che dovesse presentarsi per problemi di natura tecnica nell’esecuzione della procedura di cui trattasi, va a ricadere in termini di oneri e costi aggiuntivi di procedura sulla parte istante, esulando tale impasse dalle competenze dell’ufficiale giudiziario.

Si invita a portare a conoscenza il contenuto della presente nota al Presidente del Tribunale di Nola, per il seguito di competenza.

Roma, 18 febbraio 2020

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi