UNEP - Risposta 17 dicembre 2019 - Cagliari - Imputabilità delle spese di notifica - Modalità di percezione dell’indennità di trasferta ex 28 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA
Allegati: 1
ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI
CAGLIARI
(Rif. Prot. n.34/AG-15032 del 29.10.2019)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Cagliari – Quesito sulle modalità di percezione dell’indennità di trasferta, da parte degli ufficiali giudiziari, nelle ipotesi previste dall’art. 28 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Con riferimento alla materia indicata in oggetto, il funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP ha chiesto chiarimenti sul criterio di percezione delle indennità di trasferta “se nel caso in cui l’ufficiale giudiziario, su richiesta di una stessa parte istante, proceda nello stesso viaggio e nella medesima località e specificatamente nello stesso Comune e nello stesso luogo o in luoghi tra loro distanti non più di cinquecento metri, alle notificazioni di diversi atti di pignoramento presso terzi ai medesimi istituti di credito, quali terzi debitori, debba essere percepita una sola indennità di trasferta da ripartirsi in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti, come disposto dalla prima parte dell’art. 28” del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La materia, oggetto del quesito, è disciplinata dall’art. 28 – rubricato “Contestualità di trasferte” – del citato DPR 115/2002 che dispone quanto segue: “L’ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell’interesse di parti diverse, né quando l’ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l’altro una distanza eccedente i cinquecento metri”.
Sulla predetta materia, questa Direzione generale è già intervenuta con circolare prot. n. 6/1336/035/2008/CA del 17 settembre 2008 (All. 1), diramata per l’applicazione negli Uffici NEP per il tramite dei Presidenti delle rispettive Corti di Appello e alla quale ci si riporta integralmente, facendo rilevare che “mentre il primo capoverso del suddetto art. 28 riguarda l’ipotesi della percezione di una sola indennità di trasferta da parte dell’ufficiale giudiziario che proceda, su richiesta di una stessa parte, alla notifica di diversi atti del suo ufficio nella medesima località, il capoverso successivo prevede espressamente la non applicazione della disposizione di cui al capoverso precedente, sia nel caso di atti richiesti dalla stessa persona per conto e nell’interesse di parti diverse, sia quando l’ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi o quando compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l’altro una distanza eccedente i cinquecento metri.”
Roma, 17 dicembre 2019
Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi