UNEP - Risposta 18 dicembre 2019 - Udine - Imputabilità delle spese di notifica - esecuzione
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA
Allegati:
ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI
UDINE
(Rif. Prot. 21/11/2019.0004297.E)
E, p.c.
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI
TRIESTE
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
E - mail: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it
OGGETTO: Ufficio NEP di Udine – Quesito sull’imputabilità delle spese di notifica-esecuzione in relazione ad attività d’istituto richiesta dall’Ufficio legale delle Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Con riferimento alla materia indicata in oggetto, il funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Udine chiede con apposito quesito – pervenuto per il tramite di codesta Presidenza “di conoscere se alle richieste di notifica-esecuzione della Università nel processo in cui la stessa è parte, debba applicarsi l’articolo 158 del DPR 115/2002”, avendo, l’Ufficio legale delle Università di Modena e Reggio Emilia, richiesto un pignoramento presso terzi invocando la prenotazione a debito delle spese di notifica.
La precitata norma prevede al primo comma che nel processo in cui è parte l’Amministrazione pubblica, sono prenotate a debito tra le diverse voci riportate in elenco, se a carico dell’Amministrazione, “le spese forfettizzate per le notificazioni per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile”, mentre al secondo comma viene disposto che sono anticipate dall’erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell’Amministrazione.
Stando alla definizione fornita dallo stesso art. 3 del citato DPR 115/2002, “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” è l’Amministrazione dello Stato, o altra Amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico.
Nel caso in esame, la parte richiedente l’attività di notifica-esecuzione è una Università degli Studi, alla quale dopo la riforma introdotta dalla legge 9 maggio 1989 n. 168 non può essere riconosciuta la qualità di Organo dello Stato (cfr. sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite n° 10700/06 del 10 maggio 2006) ma quella di Ente pubblico autonomo e che per il particolare status di autonomia giuridica ed economica (cfr. art. 6 precitata legge 168/1989) di cui è dotata l’Università degli Studi nulla osta al pagamento delle spese richiesto dall’Ufficio NEP per la notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi.
Ne consegue che l’Università degli Studi non può avvalersi del menzionato art. 158 del DPR 115/2002 in forza della equiparazione ai soli fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato prevista dall’art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, in considerazione del fatto che l’Ufficio NEP non esige per le richieste di notifica od esecuzione imposte o tasse, bensì spese di notifica ed esecuzione ai sensi dell’art. 27 del citato DPR 115/2002 – “Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.” (1° comma) – che vanno a coprire gli oneri dell’attività d’istituto richiesta dal predetto Ente.
Si invita codesta Presidenza a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP la presente nota, in riscontro al quesito di cui trattasi.
Roma, 18 dicembre 2019
Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi