UNEP - Risposta 21 luglio 2010 - Catania - Impossibilità di calcolare le distanze tra la sede dell’Ufficio NEP e i luoghi di esecuzione degli atti sulla base delle tavole poliometriche, in quanto mancanti - Utilizzo di Google Maps per il calcolo delle distanze

Prot. n. 6/1098/03-1/2010/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
(Rif. Prot. n. 9560/u/1.6 del 19.07.2010)

E, p.c.ALL’ISPETTORATO GENERALE 
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - 00164 ROMA


OGGETTO: Ufficio NEP di Catania – Impossibilità di calcolare le distanze tra la sede dell’Ufficio NEP e i luoghi di esecuzione degli atti sulla base delle tavole poliometriche, in quanto mancanti – Utilizzo di Google Maps per il calcolo delle distanze – Risposta a quesito.

E’ pervenuto all’Ufficio VI di questa Direzione Generale il quesito relativo alla materia indicata in oggetto, nel quale viene chiesto di voler chiarire se per il calcolo delle distanze, ai fini della contabilizzazione delle indennità di trasferta da corrispondere agli Ufficiali giudiziari per gli atti compiuti fuori dell’Ufficio, può essere utilizzato l’applicativo Google Maps, disponibile su internet, o di voler indicare un sistema alternativo per il calcolo delle distanze.
Lo stato poliometrico era originariamente previsto dall’art. 134 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), il quale prevedeva, per il calcolo delle distanze, che ogni Ufficio NEP fosse fornito di un attestato rilasciato da un Ufficio pubblico per certificare le singole distanze, tenendo conto di quelle più brevi, per raggiungere i Comuni compresi nel mandamento dove far eseguire gli atti a ministero degli Ufficiali giudiziari.
Stando alla menzionata normativa, le tavole poliometriche dovevano essere rilasciate per le distanze intercorrenti tra i Comuni facenti parte del mandamento dal Ministero dei Lavori pubblici – Provveditorato alle Opere pubbliche della Regione – Ufficio del Genio civile – con sede nel capoluogo di provincia, mentre per le distanze intercorrenti nell’ambito del Comune (quartiere, frazione, contrada, ecc.) detto attestato andava richiesto all’Ufficio Tecnico comunale.
Il Testo Unico in materia di spese di giustizia - D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - all’art. 299 ha espressamente abrogato il citato art. 134 D.P.R. n. 1229/59, ed attualmente il calcolo delle distanze è disciplinato dall’art. 21 del citato Testo Unico, che prevede al secondo comma che le distanze “sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l’ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili”. Nella Relazione illustrativa al Testo Unico, relativamente al disposto del citato art. 21, viene evidenziato che la norma in questione “registra la prassi diffusa sul presupposto che presso il Comune esistono tavole idonee al calcolo delle distanze e lascia aperta la possibilità di ricorrere, quando occorre, ad altre tavole note, purché fondate su parametri obiettivi e comprovabili”.
Alla luce della normativa presa in esame, l’applicativo Google Maps disponibile su internet, per il calcolo delle distanze in questione, non può essere equiparato ad un attestato rilasciato da un Ufficio pubblico avente valore legale, pur avendo i requisiti di “tavola nota” alla stregua di quelle in possesso dei Comuni, tranne che il Comune non certifichi la validità delle distanze ricavate dal predetto applicativo multimediale.
Pertanto, allo stato, si ritiene che il Comune ove ha sede l’Ufficio NEP sia comunque tenuto, qualora ci sia una richiesta di una parte, al rilascio di un attestato che certifichi, a tutti gli effetti di legge, le distanze all’interno del territorio comunale, mentre il calcolo delle distanze, tra la sede dell’Ufficio NEP e i Comuni del circondario rientranti nella sua competenza territoriale, può essere richiesto all’A.C.I. e di conseguenza certificato dal medesimo.     
Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to(Carolina Fontecchia)