UNEP - Risposta 23 luglio 2010 - Trieste - Modalità di determinazione dell’importo dovuto al personale nei casi di assenza dal servizio, previsti dagli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (congedo straordinario ed aspettativa), in relazione alla ripartizione dei diritti spettanti agli Ufficiali giudiziari addetti ad un Ufficio NEP, prevista dall’art. 147 del precitato D.P.R.
Prot. n. 6/1110/03-1/2010/CA
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
(Rif. Prot. Usc.n. 2921 del 30.06.2010)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - ROMA
Con riferimento al quesito inerente alla materia in oggetto indicata, viene chiesto di conoscere se, in relazione ai casi di congedo straordinario o aspettativa di un Ufficiale giudiziario, attualmente regolati dal C.C.N.L. del comparto Ministeri, la ripartizione dei diritti computabili di un Ufficio NEP in favore degli Ufficiali giudiziari ivi addetti, prevista dall’art. 147 del D.P.R. n. 1229 del 1959 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), possa seguire le stesse indicazioni ministeriali riportate nella nota prot. n. 6/825/03-1/2010/CA del 28 maggio 2010, avente ad oggetto le modalità di determinazione dell’assegno alimentare spettante ad un Ufficiale giudiziario sospeso dal servizio. In sostanza, col quesito viene chiesto se è possibile far figurare gli Ufficiali giudiziari in congedo straordinario o aspettativa, nel verbale di riparto dei diritti computabili di un Ufficio NEP, con un’imputazione di diritti pari a zero, così come indicato nella precitata nota riguardante l’Ufficiale giudiziario sospeso dal servizio.
Preliminarmente, va fatta una distinzione tra la posizione giuridica dell’Ufficiale giudiziario in congedo straordinario e quella in aspettativa, tenuto conto che nella prima ipotesi il dipendente percepisce la retribuzione, mentre nella seconda ne è privato; entrambe le posizioni giuridiche innanzi citate si differenziano, a loro volta, da quella della sospensione dal servizio.
Nella formazione del verbale di riparto dei diritti computabili, il Dirigente dell’Ufficio NEP, allo stato, è tenuto ad inserire sia il personale in congedo straordinario che quello in aspettativa, con la differenza che la posizione giuridica del primo risulta utile ai fini della maturazione della retribuzione (cd. minimo garantito), ferme restando le eventuali decurtazioni previste dalla normativa vigente, mentre la posizione giuridica del secondo non si rivela utile ai predetti fini.
Pertanto, l’inserimento, nel verbale di riparto in questione, dell’Ufficiale giudiziario in congedo straordinario è in linea con la procedura prevista dall’art. 147 DPR 1229/59, in base alla quale viene effettuata la decurtazione complessiva del cd. minimo garantito spettante al predetto e successivamente si effettua il riparto delle restanti somme tra il personale addetto all’Ufficio NEP.
Inoltre, si osserva che tale iter diventa rilevante in relazione alla mensilità nella quale si verifica il cd. “supero” dei diritti introitati dall’Ufficio NEP, che con la detrazione a monte, dall’ammontare complessivo dei proventi computabili, della quota corrisposta all’Ufficiale giudiziario in congedo straordinario, determina l’abbassamento delle quote-diritti attribuite singolarmente agli Ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio NEP.
Relativamente all’Ufficiale giudiziario in aspettativa, il suo inserimento nel verbale di riparto non concorre alla determinazione della quota-diritti pro capite spettante al personale, per cui il dipendente figurerà con un’imputazione di diritti pari a zero, così come si verifica nel caso dell’Ufficiale giudiziario sospeso dal servizio, già chiarito nella menzionata nota del 28 maggio 2010.
I casi di congedo straordinario ed aspettativa degli Ufficiali giudiziari, originariamente disciplinati dagli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del citato D.P.R. n. 1229/59 (attualmente disapplicati), allo stato pur essendo regolati a livello amministrativo, alla stregua del restante personale, dal CCNL comparto Ministeri, sul piano retributivo rimangono assoggettati alla procedura prevista dall’art. 147 DPR 1229/59.
Allo stesso modo, per quanto riguarda l’Ufficiale giudiziario sospeso dal servizio, la disapplicazione dell’art. 64 del DPR 1229/59, norma che originariamente regolamentava la posizione giuridica del dipendente, non ha comportato una modifica della procedura dell’art. 147 DPR 1229/59, ma ha indotto a rivedere, in sede di pratica applicazione dell’istituto, la posizione economica del dipendente, con lo scopo di semplificarne la sistemazione contabile.
Tale semplificazione contabile, estensibile all’Ufficiale giudiziario in aspettativa, per le ragioni suesposte non è applicabile nel caso del congedo straordinario.
Si prega di portare a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP in sede, il contenuto della presente nota.
Si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to(Carolina Fontecchia)