UNEP - Risposta 24 maggio 2019 - Reggio Calabria - Impiego del personale UNEP nel servizio di vigilanza alle prove scritte per l’esame di abilitazione alla professione forense e compensi previsti


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA
Prot. m_dg.DOG.27/05/2019.0099322.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
REGGIO CALABRIA
(Pos. n. 5178/16)
(Rif. Prot. 1189/2017/a.i. del 22.02.2017)
 

E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Impiego del personale UNEP (ufficiali giudiziari e funzionari UNEP) nel servizio di vigilanza alle prove scritte per l’esame di abilitazione alla professione forense e compensi previsti – Risposta a quesito.
    
Con riferimento al quesito inerente la materia in oggetto, trasmesso per competenza dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità di questo Ministero con nota prot. m_dg.DOG.28/01/2019.0016951.U, si espone quanto segue.

Premesso che la disciplina attuale dell’orario di lavoro degli ufficiali giudiziari è dettata dall’art. 7 (“Tempo di lavoro”) del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”), nel caso specifico di impiego di personale UNEP (ufficiali giudiziari e funzionari UNEP) nel servizio di vigilanza alle prove scritte per l’esame di abilitazione alla professione forense, si delinea un’assimilazione di questi dipendenti alla generalità degli impiegati delle Amministrazioni pubbliche relativamente alle modalità di prestazione dell’attività lavorativa. Ne consegue l’assoggettamento degli stessi alla disciplina dell’orario di lavoro contemplato dall’art. 19 del C.C.N.L. 16 maggio 1995, in virtù dell’applicabilità del predetto Contratto Collettivo al personale UNEP, così come prevista dall’art. 1, punto 2, del C.C.N.L. 16 febbraio 1999.

ll collegamento alla normativa contrattuale riguardante il personale amministrativo del Comparto Ministeri, per quanto concerne gli ufficiali giudiziari e i funzionari UNEP, è peraltro legittimato dall’art. 9 del citato C.C.N.L. 24 aprile 2002 che ha previsto, per quanto non contemplato dalle norme pattizie, la possibilità che il rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari sia regolato anche dalle disposizioni dei C.C.N.L. del Comparto Ministeri, la cui disciplina sia compatibile con l’Ordinamento degli ufficiali giudiziari (D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229).

In considerazione del fatto che il predetto personale UNEP adibito al servizio di vigilanza alle prove scritte per l’esame di abilitazione alla professione forense è comunque sganciato dalla disciplina tipica del rapporto di lavoro del profilo professionale di appartenenza – in quanto impiegato nell’espletamento di attività che esulano dal predetto profilo e sono in relazione alle esigenze di servizio dell’Ufficio giudiziario presso il quale è incardinato l’Ufficio NEP al quale sono addetti – rimane assoggettato alla disciplina prevista per il restante personale amministrativo degli Uffici giudiziari e, pertanto, all’osservanza di un orario di lavoro giornaliero di sei ore (così come previste dal citato art. 19 del C.C.N.L. 16 maggio 1995), rilevato con il sistema automatico di rilevazione delle presenze.

Detto ciò, ne consegue la possibilità per questi dipendenti UNEP di percepire, per comprovate necessità di servizio con riferimento alla fattispecie innanzi esaminata che comportino il superamento delle sei ore di lavoro giornaliero, compensi per lavoro straordinario alla stregua del restante personale in servizio nei predetti Uffici giudiziari, oltre al “gettone di presenza” dovuto al personale che svolge attività di vigilanza.

Roma, 24 maggio 2019

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi