UNEP - Risposta 17 aprile 2019 - Castrovillari - Ripartizione della quota reddituale delle indennità di trasferta da assegnare per attività di ricezione atti


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA
Prot. m_dg.DOG.18/04/2019.0077314.U

ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
(Rif. Prot. UNEP n. 169 dell’11.12.2018)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Castrovillari – Quesito sulla ripartizione della quota reddituale delle indennità di trasferta ai sensi della normativa vigente (art. 133 u.c. D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, artt. 20, 27, 35 e 38 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – art. 7 Legge 12 febbraio 1999 n. 28 – circolare ministeriale n. 2/99 del 18 aprile 1999), da assegnare per attività di ricezione atti.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, il funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP ha chiesto chiarimenti sul criterio di ripartizione delle indennità di trasferta derivanti dalle notifiche e, in particolare, sulla spettanza della relativa quota reddituale ai funzionari UNEP “adibiti alla ricezione atti allo sportello sia di esecuzione che di notifica, a turno e per un solo giorno a settimana, senza partecipazione alcuna a nessuna altra attività connessa al settore notificazioni”.

Sulla questione innanzi rappresentata, si rileva che la partecipazione di funzionari UNEP all’attività di notificazione si esplica non solo con la materiale consegna degli atti ai destinatari nelle rispettive residenze o domicili oppure a mezzo del servizio postale, ma anche con tutta l’attività propedeutica/preparatoria che va dalla ricezione alla valutazione, alla registrazione e al passaggio degli atti agli ufficiali giudiziari addetti ai servizi esterni all’Ufficio per l’esecuzione nelle zone di destinazione. In virtù di quest’ultima partecipazione, per i funzionari UNEP impegnati in questo servizio va riconosciuta una quota reddituale delle indennità di trasferta in proporzione all’entità del servizio reso all’Ufficio NEP.

Il mancato riconoscimento della percentuale del suddetto emolumento può senz’altro essere oggetto di reclamo, da parte dei dipendenti aventi diritto, al Capo dell’Ufficio con richiesta di annullamento del piano di riparto delle indennità di trasferta, in analogia all’iter di reclamo previsto dall’art. 147 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) per il verbale di riparto dei diritti computabili introitati dall’Ufficio NEP sulla base delle richieste di servizi da parte dell’utenza.

A tal proposito, è opportuno precisare che pur in assenza di una norma specifica, anche nell’ambito dell’Ordinamento degli Ufficiali giudiziari, che preveda il piano di riparto delle indennità di trasferta, ai fini di una corretta e trasparente tenuta della contabilità pubblica di introiti derivanti dall’utenza dell’Ufficio NEP risulta indispensabile la redazione del predetto piano di riparto che evidenzia la destinazione stessa degli introiti, rappresentati dalle indennità di trasferta, in favore dei dipendenti aventi diritto, dell’erario per l’obbligatorietà delle ritenute fiscali, nonché dell’INPS per il versamento dei contributi pensionistici che vanno ad alimentare la posizione assicurativa degli stessi dipendenti.

Per l’ipotesi del recupero di quote reddituali delle indennità di trasferta, erroneamente non attribuite agli aventi diritto ed emerse a seguito di reclamo accolto dal Capo dell’Ufficio giudiziario e conseguente verifica contabile delle somme in questione, le operazioni di recupero sui dipendenti in servizio devono essere effettuate sulle prossime buste paga di emissione degli emolumenti accessori corrisposti dall’Ufficio NEP di appartenenza, anche in forma rateizzata concordata qualora gli importi siano elevati, mentre per i dipendenti in quiescenza o fuoriusciti a qualsiasi titolo dall’Ufficio NEP in questione, il funzionario UNEP dirigente può anticipare le somme con ordinativi di pagamento gravanti sul capitolo di bilancio 1360 e procedere successivamente al recupero dai soggetti interessati sui ratei di pensione, in caso di dipendente in quiescenza, o mediante restituzione diretta nell’ipotesi di dipendenti fuoriusciti dall’Ufficio NEP interessato. In tutti i casi innanzi riportati, gli importi vanno recuperati al lordo come previsto dalla legge di stabilità 2014 – L. 27 dicembre 2013 n. 147, con la supervisione del Capo dell’Ufficio giudiziario al quale è attribuita la sorveglianza dell’Ufficio NEP ai sensi dell’art. 59 del precitato D.P.R. n. 1229 del 1959.

Roma, 17 aprile 2019

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi